Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-punishment grounds via plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment's lack of motivation regarding potential non-punishment causes and excessive sentencing. However, the court ruled that by entering into a plea agreement, the appellant waived the right to contest these specific issues on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When a defendant waives issues regarding non-punishment or sentencing excessiveness through a plea agreement, a subsequent cassation appeal challenging those specific grounds is inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI MAHDI (CUI 0486XB4) nato il 05/11/1984 avverso la sentenza del 04/11/2024 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Dridi Mahdi ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.624 bis e 625 n.2 e 7 cod. pen., 81 e 337 cod. pen., 707 cod. pen.; Considerato che i motivi proposti — che contestano carenza di motivazione ai sensi dell'art.606, lett. e, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e alla eccessività della pena irrogata — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità e della entità della pena applicata, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.