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Sentenza — n. 10358/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10358/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 28 giugno 2024, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza della Sezione prima n. 44581 del 2018, riformava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Velletri dichiarando non doversi procedere nei confronti di Mahmoud Fdawi per estinzione a seguito di prescrizione di plurime violazioni dell'art. 12 , comma 3, lett.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10358/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio notificazione della decisione riesame della carcerazione preventiva ritiro della domanda di revisione avviso dei difetti domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs.
art. 179 cod. proc. pen
Sussiste, quindi, la nullità ex art. 179 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FDAWI MAHMOUD nato in SIRIA il 24/02/1972 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI ROMA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 28 giugno 2024, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza della Sezione prima n. 44581 del 2018, riformava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Velletri dichiarando non doversi procedere nei confronti di Mahmoud Fdawi per estinzione a seguito di prescrizione di plurime violazioni dell'art. 12 , comma 3, lett.

d) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, mentre per la residua di tale violazione sub sub capo H) — rispetto alla quale la Corte di cassazione aveva dichiarato l'irrevocabilità — rideterminava il residuo di pena.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Mahmoud Fdawi consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge in riferimenti agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. lamentando che la citazione per il giudizio di appello non risultava notificata al difensore da ultimo nominato da parte dell'imputato, bensì al precedente difensore.

4. Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che vedendosi in tema di error in procedendo è consentito a questa Corte l'accesso agli atti, come sancito da Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092. L'Ufficio della Sezione Quinta preposto alla prima valutazione del ricorso ha richiesto la trasmissione agli uffici di merito delle nomine dei difensori loro risultanti, senza esito: pertanto, gli atti disponibili sono quelli contenuti nel fascicolo e allegati al ricorso. Dagli stessi emerge che i difensori di fiducia nel corso del primo giudizio di appello, fossero, sulla scorta del verbale di udienza, gli avvocati Massimiliano Pica e Andrea Codispoto.

Il primo ricorso per cassazione fu proposto dall'avvocato Cristina Spagnolo. Il 27 settembre 2018 veniva nominata l'avvocato Carla Torregrossa, a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 5 ottobre 2018, che annullava con rinvio quella di appello, mentre successivamente l'avvocato Naccari veniva nominato dall'imputato detenuto, il 6 dicembre 2018, senza revoca di difensore già nominato. Invece, in data 11 ottobre 2019 veniva depositata la nomina dell'avvocato Francesco Cutrona, con revoca di ogni altro difensore ed elezione di domicilio presso tale ultimo difensore.Pertanto, alla data della emissione del decreto di citazione in appello, in data 19 aprile 2024, l'unico difensore dell'imputato era l'avvocato Francesco Cutrona, al quale mai è stato notificato l'atto introduttivo, pervenuto invece, anche quale domiciliataria, all'avvocato Carla Torregrossa.

Ne consegue che si è integrata una nullità afferente alla vocatio in ius, sia per il difensore che per lo stesso imputato, nessuno dei due messi in condizione di chiedere la trattazione in presenza e di comparire in udienza, oltre che di esercitare compiutamente il diritto di difesa nella forma cartolare del rito. Sussiste, quindi, la nullità ex art. 179 cod. proc. pen. che determina l'annullamento della sentenza senza rinvio alla Corte di appello di Roma, altra sezione, per nuovo giudizio. Alla Corte del rinvio spetterà verificare se l'avvocato Domenico Naccari, attuale difensore di fiducia del ricorrente, risulti essere ancora tale al momento della nuova citazione in appello.

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della