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Sentenza — n. 9831/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; defendant failed to appeal within 45 days despite special prosecutor's request for abbreviated trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9831/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed it 29 days after the statutory 45-day deadline. Although the first-instance judgment noted the defendant's absence, the court ruled that the special prosecutor's request for an abbreviated trial legally deemed the defendant present, triggering the standard appeal period. Consequently, the late filing was deemed untimely, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.: When a special prosecutor requests an abbreviated trial, the defendant is deemed present, applying the standard 45-day appeal term; late appeals are inadmissible regardless of procedural notations of absence.

Parole chiave

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late appeal filing abbreviated trial procedure deemed presence statutory appeal period inadmissible cassation appeal difetto di legittimazione del ministero pubblico procedimento in contumacia procedura penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento il Bartolo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, atteso che la disposizione espressa dall'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Infatti, la previsione espressa dall'art. 585, comma 1-bis, cod.
Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
- deve intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (tra le altre, Sez.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024
pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (tra le altre, Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv.
Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023
Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bartolo Antonino nato a Palermo il 28/05/1983 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 della Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di procura rilasciata dall'imputato dopo la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale provvedimento il Bartolo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, atteso che la disposizione espressa dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie concreta, poiché egli era stato giudicato all'esito di giudizio direttissimo chiedendo la celebrazione del giudizio abbreviato con conferimento della procura speciale in favore del difensore. Con la conseguenza che non avrebbe potuto considerarsi assente nel giudizio di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, della proposizione tardiva dell'appello da parte dell'imputato. Infatti, la previsione espressa dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che eleva di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, che in questo caso - come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente a fondamento delle proprie doglianze sull'applicabilità dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. - deve intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (tra le altre, Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199;

Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332). Tanto premesso, nella fattispecie in esame il termine per impugnare la sentenza di primo grado (pronunciata il 31 gennaio 2023 e depositata entro il termine di sessanta giorni indicato nel dispositivo) era dunque quello "ordinario" di quarantacinque giorni. Di conseguenza, alla data del 24 maggio 2023, nella quale la parte ha depositato l'appello a mezzo posta elettronica certificata, essa era già decaduta dall'esercizio del relativo potere processuale (essendo il termine per proporre il gravame scaduto il 16 maggio 2023).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle