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Ordinanza — n. 9829/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for inadmissibility regarding merits of conditional suspension in appeal settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without formal procedural steps. The appellant argued that the Court of Appeal failed to critically assess guilt conditions and evaluate the possibility of conditional sentence suspension under Article 129. The court ruled that appeals against settlement agreements can only challenge the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent pronouncements, excluding grievances about waived merits or lack of evaluation of release conditions.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In appeals regarding settlement agreements, only objections concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent pronouncements are admissible, while grievances regarding waived merits or the lack of evaluation of release conditions are inadmissible.

Parole chiave

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concordato in appello sospensione condizionale inammissibilità de plano formazione della volontà consenso procuratore generale art. 129 codice ricorso per cassazione concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Markovic Kevin denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata nei confronti di Claudio Rocca, la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata nei confronti di Claudio Rocca, la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01), fatta salva la prescrizione (non dedotta nel caso di specie.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKOVIC KEVIN nato a BOLOGNA il 26/03/1998 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata nei confronti di Claudio Rocca, la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 267 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Markovic Kevin denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 129 e 599-bis cod. proc. pen., non essendo la Corte di appello esonerata da un vaglio critico circa la sussiste dei presupposti della colpevolezza e omettendo di valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01), fatta salva la prescrizione (non dedotta nel caso di specie.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec