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Sentenza — n. 9824/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of reasoning on inducement in error element of fraud charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9824/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Bari Court of Appeal's judgment regarding Francesco Quattromini's fraud conviction. The lower court convicted Quattromini for inducing error by substituting his identity to receive a check intended for Amalia Varraro, though the check was actually made out to Quattromini himself. The court found the lower court's reasoning insufficient because it hypothesized title falsification without proving the bank operator was actually induced into error, creating a gap in the justification for the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: A criminal conviction based on the crime of inducing error requires explicit reasoning establishing the specific inducement of the victim; a mere hypothesis of document falsification without proof of the operator's error constitutes a fatal defect in the judgment's motivation.

Parole chiave

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inducement in error fraud conviction defect in motivation substitution of person banking error criminal appeal annulment with remand titoli falsificati

Disposizioni normative citate

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Art. 617 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
- violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del fatto tipico del reato contestato dell'induzione in errore e inosservanza dell'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
- violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del fatto tipico del reato contestato dell'induzione in errore e inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUATTROMINI FRANCESCO nato a ALTAMURA il 28/03/1939 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Simonetta Ciccarelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 13/05/2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 12/01/2022 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato Francesco Quattromini responsabile del reato di sostituzione di persona, perché, al fine di procurarsi un vantaggio, induceva in errore la società Servizio Elettrico Nazionale, in quanto, sostituendo illegittimamente la propria alla persona di Amalia Varraro, cliente dell'indicata società e beneficiaria del rimborso di circa 788 euro mediante assegno, negoziava detto assegno.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione Francesco Quattromini, attraverso il difensore Avv. Davide Bellomo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del fatto tipico del reato contestato dell'induzione in errore e inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. Risulta per tabulas che l'assegno negoziato dall'imputato non era intestato ad Amalia Varraro, ma allo stesso Quattromini, il quale si è limitato a incassare un assegno a lui intestato, laddove la falsificazione del titolo ipotizzata dalla sentenza impugnata ("... probabile falsificazione ..."), non è stata contestata e non risulta da alcun atto processuale, sicché non emerge in che cosa la condotta dell'imputato sarebbe consistita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata dà atto che in atti vi è l'assegno incassato dall'imputato e che il titolo era emesso a favore dello stesso Quattromini «il quale lo ha anche firmato per girata, così conseguendo l'incasso della somma», pur rilevando che beneficiaria della somma era la denunciante. Nei termini indicati, però, la motivazione della sentenza indicata si limita a formulare un'ipotesi di falsificazione del titolo, ma non dà conto dell'induzione in errore dell'operatore bancario che ha versato la somma all'intestatario (vero o apparente: il punto, come si è detto, non risulta accertato) dell'assegno. Ne consegue che la motivazione non dà conto della sussistenza del requisito dell'induzione in errore, sicché sul punto il ricorso individua una lacuna del discorso giustificativo effettivamente sussistente. Pertanto, la sentenza impugnata, annullata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di B