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Sentenza — n. 9818/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses defamation appeal against journalist, upholding truth defense for critical opinion on judicial conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the civil appeal filed by Piercamillo Davigo against the acquittal of Vittorio Sgarbi and Andrea Cangini for aggravated defamation. The lower courts found the defendants' actions justified by the right of criticism, noting the truth of the central facts regarding the 'Clean Hands' investigation and the verbal nature of the critique. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the article expressed a critical opinion on Davigo's views rather than making false factual assertions about his specific role in a separate case.

Regesto Legislator

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Art. 59 c.p.; Art. 60 c.p.: The right of criticism permits the expression of dissenting opinions based on true premises, even if the resulting judgment is harsh or critical of the target's ideas.

Parole chiave

Generato dall'IA
right of criticism defamation by opinion truth of facts judicial conduct acquittal of journalists critical opinion verbal continence allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 59 c.p.
Art. 60 c.p.
art. 57 cod. pen
art. 51 cod. pen
La difesa aveva esposto, con l'atto di appello, le medesime argomentazioni contenute nel primo motivo di ricorso, riguardo all'insussistenza, nel caso di specie, del presupposto necessario ai fini della configurabilità della scriminante ex art. 51 cod.
art. 21 Cost
D'altro canto, l'art. 21 Cost., analogamente all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DAVIGO PIERCAMILLO nato a CANDIA LOMELLINA il 20/10/1950 nel procedimento a carico di: SGARBI VITTORIO nato a FERRARA il 08/05/1952 CANGINI ANDREA nato a ROMA il 05/03/1969 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Bologna il 11.5.2021, con cui Vittorio Sgarbi e Andrea Cangini sono stati assolti perché il fatto non sussiste, rispettivamente, il primo - quale autore dell'articolo intitolato "Davigo e i detenuti dimenticati" - dall'accusa di diffamazione aggravata ai danni di Piercamillo Davigo; il secondo, per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in qualità di direttore del quotidiano "Il Resto del Carlino", ove l'articolo era stato pubblicato in data 10.3.2017.

Le sentenze di merito hanno ritenuto l'esistenza della scriminante del diritto di critica, rilevando la continenza verbale dello scritto, l'interesse pubblico alla notizia, la verità del nucleo centrale dei fatti alla base della critica. In sintesi, la contestazione di reato richiama, oltre al citato titolo dell'articolo giornalistico, una frase, ivi contenuta e rivolta al magistrato Piercamillo Davigo, con cui si evocava il suicidio in carcere di Gabriele Cagliari nel 1993, poco prima citato, accostandolo alle opinioni del magistrato, il quale, all'epoca della vicenda, svolgeva le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Milano; la frase riportata in imputazione come diffamatoria, nel contesto descritto è la seguente: "ora con disgustoso cinismo si assume la responsabilità di quel crimine non riconoscendo gli eccessi nell'uso della misura cautelare se non nelle scarcerazioni (sic!)" 2.

Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso la persona offesa Piercamillo Davigo, tramite il difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi. 2.1. La prima censura difensiva eccepisce un vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica giornalistica. La tesi difensiva è che sia stata erroneamente ritenuta la verità del fatto, in relazione al mero nucleo centrale da cui prende spunto la critica, aderendo alla giurisprudenza in materia di critica politica, laddove, invece, nel caso di specie, si verte in tema di critica giudiziaria; si evidenzia, altresì, che, in ogni caso, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica di qualsiasi genere, è necessaria comunque la verità del fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche (su citano in proposito Sez. 5, n. 51205 del 2023 e Sez. 5, n. 34513 del 2022).

La notizia giornalistica, invero, sarebbe stata riferita in maniera incompleta e distorta nell'articolo incriminato, in relazione ad un'intervista rilasciata dalla stessa persona offesa alla trasmissione "L'Agorà" in data 9.3.2017, nella quale Davigo non aveva fatto alcuna ammissione di eccessi nell'uso della misura cautelare nell'ambito della vicenda relativa a Gabriele Cagliari (peraltro non seguita quanto alle indagini dalla persona offesa, ma da altro magistrato); anzi, in generale, aveva difeso la correttezza del ricorso alle misure cautelari nell'ampio contesto dell'inchiesta nota come "Mani Pulite".

La manipolazione dei contenuti di quella intervista, anche attraverso strategiche omissioni dei dettagli della notizia, a giudizio della difesa, ha prodotto come effetto l'individuazione di un fatto storico sostanzialmente falso, su cui l'autore dello scritto ha poi costruito il violento attacco diffamatorio. Dall'articolo, infatti, si evince che Davigo avrebbe negato eccessi nell'uso delle misure cautelari nell'ambito della "vicenda Cagliari", difendendo sé o la Procura di Milano tutta, mentre invece tale circostanza non è veritiera, poiché mai egli aveva parlato del caso specifico evocato poi nell'articolo contestato.

Nonostante ciò, è proprio tale episodio che viene attribuito come "crimine" al ricorrente, senza contare che si sostiene falsamente l'ammissione di esso "con digustoso cinismo". La difesa sottolinea che la valutazione della sussistenza del diritto di critica deve essere condotta analizzando due momenti logici distinti: dapprima, va verificata la verità del fatto esposto, attribuito all'uomo pubblico; successivamente, si valutano le critiche rivolte e le espressioni utilizzate. Si denuncia, pertanto, "l'incontestabile sottovalutazione del criterio della verità del fatto storico quale presupposto della critica", nonostante la chiara manipolazione della notizia da parte dell'imputato autore dello scritto. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di mancanza di motivazione, per omessa riposta al motivo d'appello relativo alla ritenuta sussistenza del diritto di critica. La difesa aveva esposto, con l'atto di appello, le medesime argomentazioni contenute nel primo motivo di ricorso, riguardo all'insussistenza, nel caso di specie, del presupposto necessario ai fini della configurabilità della scriminante ex art. 51 cod. pen., costituito dalla verità del fatto storico alla base della critica: a tali aspetti di censura la Corte d'Appello non ha fornito alcuna risposta.

La sentenza impugnata, in particolare, si sarebbe confrontata in modo insufficiente e carente con le ragioni dell'impugnazione di secondo grado quanto alla non verità del fatto storico riportato - per le ragioni già esposte al punto che precede - facendo riferimento alla circostanza che la critica fosse stata legittimamente correlata alla presa di posizione della persona offesa a difesa delle scelte del suo ex ufficio di Procura ed al fatto che soltanto a titolo esemplificativo era stata evocata la "vicenda Cagliari", paradigmatica della tesi che sostiene gli eccessi nell'uso della misura cautelare all'epoca dell'inchiesta "Mani Pulite".

3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.3.1. L'imputato Cangini, tramite il difensore di fiducia, ha depositato memoria ex art.611 cod. proc. pen., in vista dell'udienza, con la quale conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premessa una breve ricostruzione della vicenda attratta nell'area della diffamazione dalla contestazione di reato. La parte civile, il giorno precedente a quello in cui è stato pubblicato l'articolo contestato come diffamatorio, aveva rilasciato un'intervista televisiva, nella quale aveva affermato che l'uso delle misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta "Mani Pulite" era stato correttamente esercitato dalla Procura di Milano. L'imputato Vittorio Sgarbi, il giorno 10.3.2017, in disaccordo palese con tale opinione del dott. Davigo, che, all'epoca dell'inchiesta "Mani Pulite", era componente dell'ufficio requirente milanese, aveva criticato le parole della parte civile, specificamente nella parte in cui - a suo giudizio - svelava una valutazione cinica, riferita al fatto che, a giudizio del magistrato, l'eccesso vi era stato, semmai, in alcune scarcerazioni.

A rafforzare tale convincimento, l'imputato, nell'articolo contestato come diffamatorio, ha evocato una vicenda emblematica dell'epoca, quella del suicidio in carcere dell'ing. Gabriele Cagliari, fatto di cronaca molto noto avvenuto nel 1993, anticipato da una lettera drammatica con cui si denunciava la gogna e il rancore dell'opinione pubblica cui era stato sottoposto, a causa delle indagini nei suoi confronti. La parte civile ritiene che l'accostamento delle sue opinioni, circa la legittimità dell'operato del gruppo inquirente di cui faceva parte in quegli anni, alla drammatica morte di Gabriele Cagliari avrebbe finito con attribuirgli la tesi che quella specifica vicenda fosse stata gestita correttamente, circostanza non vera, in quanto egli mai si era espresso in merito e, soprattutto, non si era occupato di quella inchiesta, unitamente agli altri componenti del Pool "Mani Pulite".

Tale ricostruzione delle posizioni in campo proverebbe l'insussistenza della scriminante del diritto di critica, secondo la difesa, mancando la verità del fatto, palesemente manipolato mediante il riferimento al suicidio di Gabriele Cagliari, invece mai richiamato da Piercamillo Davigo nell'intervista.

3. Ricostruite le tesi antagoniste, deve essere, quindi, chiarito il perimetro di operatività della scriminante del diritto di critica, in base alla giurisprudenza di legittimità, che ne ha da tempo individuato i caratteri essenziali di configurabilità.Ebbene, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la Corte di cassazione ritiene che l'esimente in parola postuli comunque, quale presupposto necessario, la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, Travaglio, Rv. 257794;

Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002). Si è consolidato, altresì, il condivisibile principio secondo cui l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, sebbene essa non vieti l'utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Lunghini, Rv. 279133;

Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/4/2015, Marcialis, Rv. 264442; vedi da ultimo, in un'ipotesi peculiare, Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, Fontana, Rv. 279965). Sul fronte della giurisprudenza europea, per quanto riguarda la critica diretta contro coloro i quali rivestano posizioni pubbliche rilevanti, come certamente può dirsi per chi espleti le funzioni di magistrato, la Corte Europea dei Diritti Umani, da ultimo, tra l'altro, nella sentenza Magosso e Brindani c. Italia del 16.1.2020, ha posto l'accento sul fatto che i limiti della critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali sono più ampi rispetto ai semplici privati cittadini (come precedenti, cfr. anche Medlis Islamske Zajednice Bréko e altri c Bosnia Erzegovina [GC] del 27 giugno 2017;

Mariapori c. Finlandia del 6 luglio 2010). La giurisprudenza della Corte EDU, con specifico riguardo alla diffamazione di esponenti della magistratura, interpretando il § 2 dell'art. 10 CEDU, disposizione che, tra i motivi specifici idonei a giustificare le limitazioni alla libertà di espressione, indica lo scopo di "garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario", può dirsi orientata in modo stabile ad affermare che il potere giudiziario non è sottratto alla critica, ma che la speciale protezione dell'autorità giudiziaria, attuata mediante anche possibili limitazioni alla libertà di espressione, si giustifica per il fatto che in tal modo si concorre a tutelare la buona amministrazione della giustizia, di cui il rispetto e la fiducia del pubblico sono una condizione (cfr.

Corte EDU, Sunday Times (n.

1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55- 56). La tutela dei giudici e dei pubblici ministeri, cioè, è necessaria, anche in considerazione del particolare dovere di riserbo, prudenza e continenza che grava su di loro (Corte EDU, Prager e Oberschlick c. Austria, 26.4.1995, § 34; Corte EDU, Sunday Times (n.

1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55-56). Particolarmente rilevante è, ai fini che qui interessano, il caso risolto dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Morice c. Francia del 23 aprile 2015, in cui la Grande Chambre ha chiarito come il diritto di critica nei confronti di esponenti della magistratura corrisponde ad un interesse pubblico e gode di limiti più ampi di quello esercitabile nei confronti dei normali cittadini, purché la critica non si traduca in "attacchi gravemente lesivi e infondati", delineando, in tal modo, le coordinate per una corretta declinazione dell'esercizio legittimo del diritto di critica nei riguardi dell'operato della magistratura, in ragione del suo rappresentare un'istituzione fondamentale dello Stato, meritevole di essere tutelata nell'immagine di imparzialità, per la necessità di assicurare la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario (per una ricostruzione in senso analogo, cfr.

Sez. 5, n. 19889 del 17/2/2021, Parrino, Rv. 281264). Anche la giurisprudenza della Cassazione ha dimostrato peculiare attenzione ad un bilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell'onore dei magistrati coinvolti, bilanciamento che si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia (tra le molte pronunce, si segnalano: Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015, Sarzanini, Rv. 263467; Sez. 5, n. 2890 del 4/12/1998, dep. 1999, Soluri, Rv. 212693; Sez. 5, n. 28661 del 9/6/2004, Sinn, Rv. 229312).

Viceversa, il limite della continenza nel diritto di critica, utile a scriminare il reato di diffamazione, è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, sicchè il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersi conto per valutarne la portata diffamatoria, non può scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale. In tal caso, infatti, si travalica la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all'operato altrui — che deve essere ampiamente consentito in una società democratica, soprattutto nei confronti di chi ricopra incarichi o funzioni pubblici, e, tra questi, dei magistrati - e la lesione della reputazione e dell'onore della persona attaccata.

Resta fermo che il "dissenso" è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale, pur se non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (in tal senso Sez. 5, n. 7995 del 9/12/2020, deo. 2021, in motivazione). Come già chiarito in altre pronunce (cfr. Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, Longo, Rv. 282379), l'elaborazione ermeneutica ha condotto alla stabilizzazione di un orientamento di particolare apertura nei confronti della liceità della critica giudiziaria, sulla base del principio di derivazione anche dalla giurisprudenza europea, secondo cui, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica.

Pertanto, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto - si è detto - nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività 6 *o istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (cfr.

Sez. 5, n. 19960 del 30/1/2019, Giorgetti, Rv. 276891, in un caso emblematico, nonché, altrettanto significativa, la pronuncia Sez. 5, n. 11662 del 6/2/2007, Iannuzzi, Rv. 236362, con cui si sono scriminate le espressioni "sprovveduto" ed "incauto" rivolte ad un magistrato). L'unico ambito di maggior tutela è quello della critica che coinvolga i prerequisiti della funzione giurisdizionale, costituiti dai caratteri di indipendenza ed autonomia (cfr. la citata sentenza Longo), percepiti come imprescindibili attribuzioni dell'essere appartenenti all'ordine giudiziario, oppure quando la critica si traduca in un giudizio di valore e di stima sulla persona del magistrato, piuttosto che sulle sue capacità professionali.

Così, è stato stabilito che non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblico ministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato e si finisce per realizzare un attacco alla "stima" di cui gode il magistrato (Sez. 5, n. 28661 del 2004 cit.; cfr. anche Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015, Sarzanini, Rv. 263467 e Sez. 5, n. 41671 del 7/7/2016, Menzione, Rv. 268043); ed egualmente è a dirsi se le accuse sono di strumentalizzazione della funzione (Sez.

F, n. 29453 del 8/8/2006, Sgarbi, Rv. 235069) o si trasmoda dalla critica aspra al dileggio (Sez. 5, n. 2066 del 11/11/2008, dep. 2009, Fasolino, Rv. 242348).

4. Venendo al caso di specie, la verifica della legittimità della decisione e della motivazione impugnate va condotta tenendo presente che la giurisprudenza più recente ha ribadito che, nella valutazione della scriminante del diritto di critica, il rispetto della verità del fatto è garantito dalla circostanza che esso costituisca lo spunto da cui è sorta la riflessione critica, in quanto quest'ultima, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.

In sintesi, la critica, per essere legittima, deve prendere spunto da una notizia vera, connotarsi di pubblico interesse e non deve trascendere in un attacco personale (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964). Non è asimettrica rispetto a tali consolidate affermazioni la sentenza richiamata nel ricorso (Sez. 5, n. 17326 del 28/03/2024, n.m.), che in termini generali non fa altro che riportare la necessità che la critica politica prenda spunto da una notizia vera, senza o smentirne l'ampiezza di intervento dissenziente che la connota, rispetto alle opinioni altrui sul medesimo fatto al centro del dibattito.

Più precisamente, l'espressione "con disgustoso cinismo", sulla cui valenza diffamatoria il ricorso, pure, verte è di per sé continente; si è visto come epiteti altrettanto e forse più pregnanti e aspri dal punto di vista dell'offensività intrinseca che li connota nell'opinione pubblica siano stati ritenuti coerenti con la necessità di garantire un corretto bilanciamento tra la reputazione individuale e la libertà del pensiero critico, che costituisce un connotato irrinunciabile dell'ordine democratico. Innegabile è, poi, l'interesse pubblico alla vicenda, neppure messo in discussione dalla difesa di parte civile, essendo l'inchiesta "Mani Pulite" un'indagine che, come è stato già affermato, riveste non più un interesse giudiziario attuale ma che, piuttosto, viene spesso evocata nel dibattito pubblico per i suoi effetti politici, anche collegati ovviamente al giudizio sugli istituti processuali di interesse, quale l'utilizzo delle misure cautelari.

Tale carattere "storico" dell'inchiesta attenua gli stessi pur indicati limiti alla critica giudiziaria, tanto più quando il relativo dibattito polemico sia scaturito da una riflessione pubblica innestata dalla stessa persona offesa (Sez. 5, n. 25138 del 21/2/2007, Feltri, Rv. 237248, in una fattispecie, con un punto nodale di analogia con quella in esame, in cui la persona offesa si era risolta ad intervenire liberamente sulla scena pubblica, esternando le proprie considerazioni attraverso un'intervista a un quotidiano a tiratura nazionale, oggetto di replica da parte dell'articolo di stampa incriminato).

D'altro canto, l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 CEDU, non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva e della verità del fatto da cui la critica trae spunto, caratteri che, una volta riscontrati, consentono di configurare l'esimente. 4.1. Il punto cruciale su cui interrogarsi, dunque, è quello della verità del fatto, su cui deve farsi chiarezza.

La verità da cui si trae spunto per la critica, nel caso di specie, non è la vicenda giudiziaria relativa al suicidio dell'imprenditore Gabriele Cagliari in carcere, nel contesto delle indagini cd. "Mani Pulite". Tale vicenda, infatti, non è stata attribuita alla persona offesa quale rappresentante del pubblico ministero incaricato delle indagini; l'articolo non rimprovera al ricorrente la gestione di quel caso giudiziario, ma il cinismo di un'idea, vale a dire della valutazione circa il fatto che non vi siano stati abusi nella carcerazione preventiva nell'ambito dell'inchiesta "Mani Pulite" ma che, anzi, l'uso scorretto sia stato quello di alcune scarcerazioni.

Si tratta di un'opinione sgradita al ricorrente, ed eventualmente anche fallace nella sua conclusione, racchiusa nell'espressione valutativa dell'idea del dott. Davigo, bollata come "disgustoso cinismo"; e tuttavia si tratta pur sempre di un'opinione legittimata dal diritto di critica; di un'affermazione fortemente dissenziente e pungente nel lessico ma consentita, ancorchè contestata dalla persona offesa. In altre parole, nell'articolo di stampa si manifesta un'opinione negativa riguardo al pensiero del dott. Davigo, a sua volta espresso pubblicamente in un'intervista televisiva precedente all'articolo e che ne costituisce l'antefatto immediatamente collegato; il tema comune e "vero" è quello della gestione delle misure cautelari durante la maxi inchiesta denominata "Mani Pulite"; il tema discusso, al centro delle opinioni legittimamente dissenzienti e di quella critica al centro del processo, è quello dell'abuso di tali misure cautelari.

L'idea della parte civile al riguardo è quella contestata dall'imputato e tacciata di cinismo. Ma tale pensiero, tale opinione del ricorrente è ammessa dallo stesso ricorso; da qui la considerazione dei giudici di merito che il fatto alla base dell'opinione critica dell'autore dell'articolo sia vero. La critica, dunque, parte da una base di verità e si manifesta come aspra obiezione verso un'idea che non si condivide. Si tratta di un giudizio continente, come già sottolineato, poiché, seppure aspro nelle espressioni utilizzate - tacciando di cinismo l'opinione del ricorrente e giudicando un "crimine" la gestione dell'inchiesta sulla vicenda del suicidio di Cagliari, non attribuita alla parte civile, chè altrimenti, sì, vi sarebbe stata violazione del criterio di verità - si rivela una severa censura che non si risolve in un attacco personale o sguaiato.

Non rileva la circostanza che nell'articolo di Vittorio Sgarbi, oggetto della contestazione, si prenda spunto da un fatto vero - l'intervista di Davigo dai contenuti generali di giudizio sull'inchiesta Mani Pulite e sui suoi eventuali eccessi di rigore quanto all'utilizzo della carcerazione preventiva - per allargare il campo di opinione alla vicenda di Gabriele Cagliari, invece non trattata nell'intervista di Davigo. Invero, la critica può svolgersi sia mediante qualificazioni dell'idea altrui che introducendo argomenti diversi a sostegno del proprio pensiero, nei limiti del rispetto della verità delle affermazioni ulteriori che si