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Ordinanza — n. 9582/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of sentencing arguments via settlement agreement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9582/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the applicant waived the right to contest sentencing details through the settlement agreement reached in the second instance. The applicant argued for a corrected sentence calculation, but the court held that the discretionary power granted by Article 599-bis of the Criminal Procedure Code precludes such challenges once a settlement is finalized. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The discretionary power granted to parties regarding sentencing settlement under Art. 599-bis c.p.p. produces preclusive effects on the entire proceedings, including cassation appeals, barring challenges to the determination of the penalty unless an illegal sentence is proven.

Parole chiave

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sentencing settlement waiver of appeal preclusive effect discretionary power inadmissible appeal criminal procedure code penal settlement modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Fabiano Giuseppe, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, ai danni della Fabiano s.r.I., ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia il 28/3/2024 in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
Fabiano Giuseppe, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, ai danni della Fabiano s.r.I., ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia il 28/3/2024 in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023
Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023
285628, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.
Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
285851-01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fabiano Giuseppe nato a LOCRI (RC) il 05/09/1982 avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Venezia; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Fabiano Giuseppe, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, ai danni della Fabiano s.r.I., ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia il 28/3/2024 in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Con un unico motivo di ricorso contesta l'omessa motivazione circa la corretta determinazione della pena. La doglianza è inammissibile. Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento 4 processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le ultime, Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), salvo il caso (qui non ricorrente) di pena illegale (Sez.

U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886-01). Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/01/2025 Il Consigliere estensore Iq'resid LLJLJCIANO C ONE (ROSA PEZ LO ,) -2 ?»..„. CORTE DI CASSAZIONEV SEZIONE PENALEDEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 O MAR 2025