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Sentenza — n. 9572/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for transferring company assets without compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonella Caiola's appeal against her conviction for fraudulent bankruptcy involving the transfer of an entire business without payment. Caiola argued that the assets transferred were not owned by the bankrupt entity and that no patrimonial depletion occurred. The court ruled that losing the right to use assets without compensation, even if they were under a lease, constitutes a depletion of the bankrupt company's assets.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 216, comma 1, n. 1 r.d. 267/1942: The loss of the right to use assets without compensation, where such assets were available to the bankrupt entity under a lease contract, constitutes a depletion of the bankrupt's patrimony and satisfies the requirement of fraudulently withdrawing assets for the crime of fraudulent bankruptcy.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy asset depletion lease contract right to use patrimonial depletion company transfer no compensation bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 216, comma 1, numero 1, r.d. 267/1942
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
artt. 110 cod. pen
La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Caiola Antonella per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, numero 1, e 223 comma 1 r.d.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Minichini
Sez. 5, Sentenza n. 17979 del 28/2/2024
283812)» (Sez. 5, Sentenza n. 17979 del 28/2/2024, non massimata; confronta, negli stessi termini:
Sez. 5, Sentenza n. 6318 del 30/1/2023
17979 del 28/2/2024 e Sez. 5, Sentenza n. 6318 del 30/1/2023, non massimate).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Caiola Antonella nato a COLLEFERRO (ROMA) il 27/01/1969 avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte d'appello di Roma; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Caiola Antonella per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, numero 1, e 223 comma 1 r.d. 267/1942, perché, in concorso con altri e nelle sua qualità di amministratrice e socia al 50% della Plastica & C S.r.l., aveva distratto (rendendosene cessionaria) l'intera azienda (costituita da macchinari, attrezzature, impianti, merci, prodotti finiti e disponibilità liquide, per un valore pari a 2.071.133,00 euro) facente capo alla Plastomeccanica s.r.I., dichiarata fallita il 27/1/2016. In particolare, la Plastica & C s.r.I., con scrittura privata del 30/6/2015, aveva ricevuto in comodato la detta azienda, continuando nella medesima attività presso la sede operativa della cedente, obbligandosi a fornire, dietro pagamento di corrispettivo, prodotti finiti alla fallita, ove da questa richiesto.

2. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata. 2.1. Col primo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale. Si contesta l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello con riferimento all'accordo commerciale del 30/6/2015, erroneamente ritenuto elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Tale accordo, in realtà, non aveva causato alcun depauperamento del patrimonio della Plastomeccanica s.r.l. in assenza di un trasferimento di proprietà di beni, i quali non appartenevano alla fallita.

Era stato ignorato, inoltre, il fatto che la ricorrente non fosse più amministratrice della stessa fallita, ma solo della società cessionaria, al momento della stipula dell'accordo. La concessione in uso gratuito di beni di proprietà della società Microline (collegata al gruppo Caiola, che ne aveva poi chiesto la restituzione, venendo ammessa al passivo) era avvenuta, peraltro, a fronte dell'obbligo di effettuare la produzione per conto della fallita. 2.2. Col secondo motivo parte ricorrente si duole di vizi di motivazione, riproponendo analoghe argomentazioni.

Si contesta la metodologia di valutazione delle prove adottata dalla Corte d'Appello, che aveva selezionato in modo immotivato e illogico le dichiarazioni del curatore, decontestualizzandole e omettendo di considerare altri elementi probatori cruciali. Si ribadisce che non fosse stato considerato che i beni in questione non fossero di proprietà della fallita, che la società proprietaria li avesse richiesti indietro e che la società fallita non avesse subito un effettivo depauperamento patrimoniale, atteso che, con l'accordo in questione, la Plastica & C S.r.l. avrebbe dovuto utilizzare i beni aziendali per fornire prodotti finiti alla Plastomeccanica S.r.l., qualora quest'ultima ne avesse avuto necessità, in base alle esigenze di mercato.

L'accordo, si assume ancora da parte ricorrente, "non poteva certamente prevedere che l'effettuazione di tali lavorazioni avvenisse in modo gratuito a favore della società fallita", né un corrispettivo per l'uso di beni che, comunque, non erano della concedente e per i quali la stessa non pagava, a chi ne era proprietario, alcunché. Ed ancora, irrilevante era l'inserimento dei beni nell'attivo di bilancio, ciò che non li rendeva di proprietà della società fallita. La difesa critica il fatto che la Corte abbia richiamato un orientamento della Cassazione senza specificare gli elementi dai quali avrebbe desunto la distrazione e i punti rilevanti applicabili al caso in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, inammissibile per alcuni profili, è nel complesso infondato.

2. Questa Corte ha più volte ribadito che «possono essere oggetto di distrazione non solo i beni patrimoniali della società dichiarata fallita, ma anche tutti i beni che rientrino nella disponibilità autonoma della società e che costituiscano il patrimonio dei rapporti attivi facenti capo all'azienda» (così Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, dep. 2009, Rv. 245132-01, in una fattispecie di costituzione in pegno, da parte degli amministratori di una società finanziaria, di titoli acquistati su mandato dei clienti; confronta, in termini analoghi:

Sez. 5, n. 27410 del 25/05/2022, Rv. 283580-01, in un caso di distrazione di somme affidate ad una società fiduciaria dai singoli clienti; Sez. 5, n. 20108 del 17/03/2016, Rv. 267404-01, in una ipotesi di distrazione di strumenti finanziari sempre detenuti in modo fiduciario; Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Rv. 265509-01, in tema di distrazione di beni detenuti in virtù di leasing, sia traslativo che di godimento). Ed ancora, «nella nozione di beni appartenenti del fallito (ossia riconnpresi all'interno della sua consistenza patrimoniale) rientra non solo il diritto di proprietà relativo ai beni ricompresi nel patrimonio aziendale, ma anche il diritto di godimento acquisito dalla fallita a seguito della stipula del contratto di affitto, diritto evaporato in conseguenza della sottrazione della res che ne costituisce il termine oggettivo (Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Minichini, Rv. 283812)» (Sez. 5, Sentenza n. 17979 del 28/2/2024, non massimata; confronta, negli stessi termini:

Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812-01, nonché Sez. 5, Sentenza n. 17979 del 28/2/2024 e Sez. 5, Sentenza n. 6318 del 30/1/2023, non massimate). Dunque, la Corte d'appello di Roma e, prima ancora, il Tribunale di Roma hanno correttamente applicato siffatti principi allorché hanno ritenuto avente natura distrattiva la cessione dell'intero compendio aziendale (capannone, macchinari e altri beni) "che era, comunque, nella disponibilità della fallita in base a contratti di comodato" (così la sentenza d'appello), conferitile, per quanto concerne il capannone, dal suo proprietario, Musciano Marco, socio al 20% della fallita, e, per il resto, da società facenti capo alla famiglia Caiola (tra cui la Microline, proprietaria di una parte dei beni e i cui soci erano Caiola Aldo, l'imputata, Caiola Antonella, e Caiola Corrado): lasciando, così, che i beni aziendali e l'intera produzione fossero trasferitiViligh~1, senza corrispettivo alcuno.

È indubbio, in definitiva, che anche la perdita di godimento di un bene, in cambio di nulla, ove pure nella disponibilità della fallita in virtù di contratto traslativo del solo godimento, costituisca distrazione ai danni della stessa che viene comunque depauperata del menzionato diritto di godimento senza alcuna prestazione corrispettiva: tanto più laddove, come nella specie, sia pacifico che esso si traduca nel sostanziale trasferimento dell'intero compendio aziendale (come noto costituito anche dall'avviamento commerciale) e nel contestuale azzeramento, senza alcun utile o alcuna contropartita, della capacità produttiva dell'impresa cedente.

La circostanza che l'accordo prevedesse il generico obbligo, in capo alla cessionaria, di produrre beni a pagamento per la cedente di certo non rende la cessione dell'azienda onerosa: posto che i beni prodotti avrebbero comunque dovuto essere pagati dalla fallita. Inammissibili sono, poi, le generiche doglianze circa la valutazione delle dichiarazioni del curatore, compito che spetta al giudice del merito, salvo rilevanti contraddizioni, omissioni o manifeste illogicità, qui neanche accennate. Irrilevante è, infine, che l'imputata non fosse più amministratrice della fallita al momento del fatto, essendolo pacificamente della società cessionaria: giammai avendo negato la stessa trattarsi di enti gestiti dalla stessa e da suoi familiari, dunque ben conscia della reale situazione e del depauperamento della fallita, del resto insito nella cessione del cospicuo complesso di un'azienda senza alcuna controprestazione.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/01/2025 Il C 'nsigliere estensore Il Presidente ROSA7EZZULLO