Cassation court dismisses appeals against agreed sentence as they challenge the freely negotiated penalty amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Borsella Melissa and Colferai Omar inadmissible without formalities. The appellants sought to challenge the agreed sentence, but the court ruled that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the defendant cannot dispute the penalty freely negotiated with the prosecution. Consequently, the appeals were rejected because the agreed amount is binding once the first-instance judge has fully ascertained the defendant's responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The defendant cannot challenge the freely negotiated penalty amount agreed with the prosecution under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, as this measure is binding once the first-instance judge has fully ascertained the defendant's responsibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORSELLA MELISSA nato a BRESCIA il 02/06/1979 COLFERAI OMAR nato a BRESCIA il 12/02/1979 avverso la sentenza del 30/08/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Borsella Melissa e Colferai Omar ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia, accogliendo la richiesta di pena concordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. I motivi proposti con i ricorsi non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta in appello; invero, l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/