Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed for being outside statutory admissibility grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible the joint appeals filed by Adrian Sali and Gheorghe Dumitru against a Rome Tribunal sentence imposing penalties for offenses under Articles 624-625 of the Penal Code. The appellants argued the sentence was excessive and that mitigating circumstances should have prevailed, but the Court held these grounds were not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected de plano, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine of €4,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific statutory grounds, and such inadmissibility must be declared de plano without examining the merits.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALI ADRIAN nato il 31/05/1972 GHEORGHE DUMITRU nato il 23/08/1960 avverso la sentenza del 12/10/2024 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 12 ottobre 2024, il Tribunale di Roma ha applicato a Sali Adrian e a Gheorghe Dumitru, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore. I ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, deducono il vizio di motivazione, sostenendo che la pena applicata sarebbe eccessiva e che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere le attenuanti prevalenti sulle aggravanti.
3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà degli imputati, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 4 d