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Sentenza — n. 9402/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9402/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9402/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'8 agosto 2024, il Tribunale di Messina - Sezione riesame -, nel rigettare l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza della Corte di appello di Messina che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di De Florio Gianluca, in ordine al reato di furto in abitazione.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9402/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa carcerazione in vista di consegna confisca di valori patrimoniali frode nel pignoramento atto sessuale con un detenuto mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza dell'8 agosto 2024, il Tribunale di Messina - Sezione riesame -, nel rigettare l'appello ex art. 310 cod.
art. 311 cod. proc. pen
Con un primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 311 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FLORIO GIANLUCA nato a BENEVENTO il 21/05/1987 avverso l'ordinanza del 08/08/2024 del TRIBUNALE del RIESAME di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 agosto 2024, il Tribunale di Messina - Sezione riesame -, nel rigettare l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza della Corte di appello di Messina che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di De Florio Gianluca, in ordine al reato di furto in abitazione.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 311 cod. proc. pen. Sostiene che «le risultanze processuali» condurrebbero «la condotta nell'alveo della truffa», essendo avvenuto il trasferimento del possesso della cosa «con l'assoluto consenso del soggetto passivo». 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 274 e 311 cod. proc. pen. Contesta la valutazione del Tribunale in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Contesta anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'indagato «potrebbe commettere il reato con internet».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, va rilevato che, con tale motivo, il ricorrente ha articolato delle censure generiche e versate in fatto, che sono dirette a ottenere un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo si presenta inedito, atteso che, come risulta dall'ordinanza impugnata (sul punto non contestata), la difesa, con l'appello, aveva posto solo questioni attinenti alle esigenze cautelari.1.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è inammissibile. Le censure mosse con tale motivo, invero, si presentano del tutto generiche e assertive. Va, in ogni caso, rilevato che, in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha reso una motivazione adeguata, evidenziando non solo la gravità del fatto per il quale si procede, ma anche i recenti precedenti penali a carico dell'indagato, significativi di una personalità spregiudicata e refrattaria al rispetto delle regole.

Va poi evidenziato che il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico, nel valutare la richiesta della difesa di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ha ritenuto le misure meno afflittive di quella in atto non adeguate a soddisfare le esigenze cautelari, in considerazione del fatto che l'indagato aveva perpetrato il reato facendo uso di strumenti di comunicazione a distanza. Gli arresti domiciliari, pertanto, non avrebbero scongiurato il pericolo di reiterazione del reato, mediante l'uso di dispositivi elettronici ovvero di strumenti informatici.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c