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Sentenza — n. 8614/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant renounced appeal, making it inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8614/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Marco Antolini, formally renounced the appeal after the lower court confirmed his detention. Although the defense initially argued violations regarding evidence and bail conditions, they subsequently withdrew the request, triggering automatic inadmissibility. Consequently, the Court ordered the payment of procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal declared inadmissible due to the withdrawal of the request by the appellant results in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs monetary fine custodia cautelare Corte di Cassazione renuncia al ricorso sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 25 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat
267373 - 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTOLINI MARCO nato a ALBANO LAZIALE il 18/02/1969 avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 25 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da Marco Antolini - ha confermato il provvedimento in data 27 giugno 2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziata dei delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, detenzione di armi, patto di scambio elettorale politico-mafioso e usura.

2. Avverso il provvedimento collegiale nell'interesse della persona sottoposta a indagini è stato proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e, segnatamente, deducendo:• - la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. (primo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di estorsione aggravata (secondo motivo), di ricettazione e detenzione di armi (terzo motivo), di patto di scambio elettorale politico mafioso (quarto motivo), usura (quinto motivo), associazione di tipo mafioso (sesto motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari attuali (settimo motivo).

3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso e la relativa procura speciale rilasciatagli dall'Antolini.

4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così d