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Ordinanza — n. 8612/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, Paolo Bonnini, rather than by a registered defense attorney. The court applied the principle that post-2017 procedural reforms require all cassation petitions to be signed by a lawyer to ensure proper representation. Consequently, the petition was rejected without formal procedural steps, resulting in the defendant's liability for court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 cod. proc. pen.; Art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a registered defense attorney; personal signature by the defendant renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature requirement registered defense attorney procedural reform 2017 court costs and fine condono delle spese procedurali domanda di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
281991); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021 - Cospito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bonnini Paolo nato a Milano il 21 novembre 1961; avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2024 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

- che Paolo Bonnini ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l'istanza, da lui stesso presentata, diretta ad ottenere la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Rimini del 29 marzo 2018; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); e ciò anche per l'istanza diretta ad ottenere la rescissione del giudicato (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito, Rv. 281991); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Ccyhkilire stensore Il Pre