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Sentenza — n. 8604/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8604/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASWAIS ALI nato il 01/01/1998 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale LUCIA ODELLO, quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Ali Aswais ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, Avv. Antonio Giovanni Fusaro, avverso l'ordinanza del 17 settembre 2024, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 282 cod. proc. pen. in relazione al delitto di rissa; -è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con comunicazione del suddetto difensore, in cui sì dà atto che, con ordinanza del 19 dicembre 2024, allegata alla comunicazione, il Tribunale di Castrovillari provvedeva a revocare la predetta misura cautelare.

Regesto Legislator

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art. 282 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8604/2025 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale LUCIA ODELLO, quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Ali Aswais ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, Avv. Antonio Giovanni Fusaro, avverso l'ordinanza del 17 settembre 2024, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 282 cod. proc. pen. in relazione al delitto di rissa; -è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con comunicazione del suddetto difensore, in cui sì dà atto che, con ordinanza del 19 dicembre 2024, allegata alla comunicazione, il Tribunale di Castrovillari provvedeva a revocare la predetta misura cautelare.

Parole chiave

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revoca dell'asilo divieto di espulsione procedura di ricusazione divieto di rappresentanza dell'avvocato sospensione dell'allontanamento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 282 cod. proc. pen
Antonio Giovanni Fusaro, avverso l'ordinanza del 17 settembre 2024, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 282 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASWAIS ALI nato il 01/01/1998 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale LUCIA ODELLO, quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Ali Aswais ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, Avv. Antonio Giovanni Fusaro, avverso l'ordinanza del 17 settembre 2024, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 282 cod. proc. pen. in relazione al delitto di rissa; -è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con comunicazione del suddetto difensore, in cui sì dà atto che, con ordinanza del 19 dicembre 2024, allegata alla comunicazione, il Tribunale di Castrovillari provvedeva a revocare la predetta misura cautelare.

Considerato che: -la dichiarazione può essere intesa come legittima manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione proposta; - pertanto, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; -«in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01:

Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20/01/2025 Il consigliere estensore Il preside