Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent revocation of the appealed precautionary measure creating lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant withdrew the request after the lower court revoked the appealed precautionary measure. The applicant argued for the appeal's validity, but the defense confirmed the revocation occurred on December 19, 2024. The court ruled that this subsequent revocation created a lack of interest in the appeal, rendering it inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; In cases of appeal, inadmissibility due to subsequent lack of interest arising from causes not attributable to the appellant, such as the revocation of the appealed measure, precludes condemnation for costs or fines.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERFRA ALI' nato il 07/08/2002 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Alì Serfra ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, Avv. Antonio Giovanni Fusaro, avverso l'ordinanza del 17 settembre 2024, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 282 cod. proc. pen. in relazione al delitto di rissa; -è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con comunicazione del suddetto difensore, in cui si dà atto che, con ordinanza del 19 dicembre 2024, allegata alla comunicazione, il Tribunale di Castrovillari provvedeva a revocare la predetta misura cautelare;
Considerato che: -la dichiarazione può essere intesa come legittima manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione proposta; - pertanto, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; -«in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 — 01:
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 — 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20/01/2025 Il consigliere estensore Il pre