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Sentenza — n. 8584/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8584/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di Caldarelli Gennaro e Tarascio Gennaro per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., e precisamente per aver fatto parte del clan camorristico "Mazzarella", quali affiliati al clan "Caldarelli", articolazione del detto clan Mazzarella operante nella zona delle "Case Nuove" a Napoli. Per Caldarelli Gennaro è stato ritenuto il ruolo di vertice nel sodalizio.

Regesto Legislator

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articolo 416-bis cod. pen, artt. 416-bis cod. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 8584/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464-01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915-01). Infine, l'affermata sussistenza delle esigenze cautelari è conforme ai principi di diritto desumibili dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria in caso di associazione di stampo mafioso (si veda, in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857-01).Le censure in diritto prospettate in questa sede sono, in definitiva, infondate.

Parole chiave

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appartenenza a una banda membri della famiglia partecipazione al reato collaboratore della Securitate affiliazione inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

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articolo 416-bis cod. pen
artt. 416-bis cod. pen
Anche Tarascio Gennaro ha proposto ricorso eccependo, col primo motivo, vizi di motivazione e violazione degli artt. 416-bis cod. pen.
art. 292 cod. proc. pen
art. 275 cod. proc. pen
Infine, l'affermata sussistenza delle esigenze cautelari è conforme ai principi di diritto desumibili dal comma 3 dell'art. 275 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen
Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà dei detenuti, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Caldarelli Gennaro nato a NAPOLI il 15/05/1968 Tarascio Gennaro nato a NAPOLI il 25/09/1960 avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato da Tarascio Gennaro e per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente al ricorso presentato da Caldarelli Gennaro; udito il difensore dei ricorrenti, avvocato Carlo Ercolino, che si è riportato ai motivi dei ricorsi e insiste per il loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di Caldarelli Gennaro e Tarascio Gennaro per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., e precisamente per aver fatto parte del clan camorristico "Mazzarella", quali affiliati al clan "Caldarelli", articolazione del detto clan Mazzarella operante nella zona delle "Case Nuove" a Napoli. Per Caldarelli Gennaro è stato ritenuto il ruolo di vertice nel sodalizio.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati.

3. Con un unico motivo, il Caldarelli impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame, lamentando l'illogicità della motivazione e il travisamento dei dati processuali, in particolare evidenziando che non vi fossero elementi per attestare la sua perdurante condotta associativa dal 2017 all'attualità. Ha evidenziato che: - in modo illogico l'ordinanza impugnata aveva ritenuto sufficiente la prova dell'appartenenza dell'indagato al gruppo delle "Case Nuove", per dedurne la sua adesione al clan Mazzarella; - le intercettazioni a suo carico riguardavano un arco temporale limitato, dal giugno ad ottobre 2019; - il collaboratore di giustizia Giuliano Salvatore, definito dal Tribunale del riesame il principale protagonista delle indagini, non aveva indicato, tra gli appartenenti al clan Caldarelli, il ricorrente, che neppure aveva riconosciuto in foto; - la giustificazione al riguardo fornita dal Tribunale del riesame - ovvero che il Giuliano non avesse incontrato il Caldarelli essendo questi, sin dal 24/10/2019, in custodia cautelare, prima in carcere, poi domiciliare - non poteva essere condivisa, considerato che era impensabile che il Giuliano non conoscesse uno dei membri apicali dell'organizzazione, tanto più che la misura degli arresti domiciliari veniva scontata presso la sua abitazione nel quartiere "Case Nuove", sotto l'egida, secondo gli inquirenti, del clan Caldarelli; - riferite a periodi lontani, risalendo rispettivamente al 2005 e al 2013, erano le dichiarazioni dei collaboratori Capuozzo Francesco e Russomagno Salvatore, laddove il primo non aveva specificato alcuna particolare attività delittuosa del ricorrente, mentre il secondo lo aveva descritto come dedito al contrabbando di prodotti contraffatti ed al traffico di cocaina e marijuana, ruoli incompatibili con quello di capo; - il collaboratore Piezzo Cristiano aveva asserito che i giovani del clan Caldarelli:non meglio indicati (laddove il ricorrente aveva all'epoca dei fatti oltre cinquant'anni), nel 2018 cercassero un accordo col clan Mazzarella, evidentemente in quel momento non ancora in essere; - collaboratore di giustizia D'Amico Umberto aveva asserito di non conoscere i rapporti tra il clan Caldarelli ed il clan Mazzarella; - il collaboratore Campanile Carmine, che in data 14/12/2018 aveva indicato il ricorrente come colui che nel clan Caldarelli si occupava di raccogliere i proventi dei delitti e distribuirli agli affiliati, non poteva ritenersi attendibile, in quanto non aveva effettuato alcun riconoscimento fotografico di Caldarelli Gennaro; - in ogni caso, nessun elemento, neppure indiziario, attestava la partecipazione al sodalizio da parte del ricorrente dopo il 24/10/2019; - il collaboratore Maggio Salvatore, ritenuto attendibile da diverse sentenze irrevocabili, nel 2017, epoca coeva ai fatti di causa, aveva indicato in Vatiero Giuseppe il reggente del clan Caldarelli e menzionato altri partecipi, senza nominare il ricorrente e, pur avendo fatto parte del clan Mazzarella e pur avendo poi creato un suo autonomo gruppo criminale, che condivideva i proventi illeciti nella zona delle "Case Nuove", non aveva mai descritto l'esistenza di un consorzio gestito dai Mazzarella; - Giuliano Salvatore, nel parlare di alcuni incontri tra membri di diversi clan camorristici, a cui avevano preso parte affiliati al clan Caldarelli, non aveva mai indicato, tra i partecipi, il ricorrente; - non erano stati indicati gli atti di direzione, necessari secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, da cui si desumesse il ruolo di capo del Caldarelli, emergendo, al più, quello di mero "fiancheggiatore" del clan, come desumibile dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/6/2024 che, in accoglimento del concordato proposto, aveva riqualificato in ricettazione l'originaria accusa a suo carico, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, ritenendolo "dedito alla ricezione dei proventi dei delitti da altri commessi, e mai coinvolto direttamente nelle attività estorsive del sodalizio criminale" (p. 11 ricorso); - l'intercettazione del 29/6/2019, progressivo 484, tra il ricorrente ed il cugino, Caldarelli Vincenzo, pur dimostrando la conoscenza, da parte del primo, delle dinamiche criminali e del contesto associativo, attestava la sua estraneità ad esso, nel momento in cui chiedeva al suo interlocutore di non essere coinvolto nei relativi problemi ad esso connessi.

4. Anche Tarascio Gennaro ha proposto ricorso eccependo, col primo motivo, vizi di motivazione e violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 e 292 cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha dedotto che: - il collaboratore di giustizia Giuliano Salvatore non aveva menzionato in alcun modo il Tarascio;- gli altri collaboratori di giustizia avevano smentito il Giuliano in relazione all'esistenza, all'interno del clan Mazzarella, di piccole articolazioni operanti nelle varie zone di Napoli, come il clan Caldarelli per la zona delle "Case Nuove"; - in ogni caso, gli altri collaboratori non avevano collegato il Tarascio al clan Mazzarella, ma, al più (precisamente Esposito Salvatore, Autiero Errico, Maggio Salvatore, Campanile Carmine, Buonocore Gennaro) al clan Caldarelli, con dichiarazioni, tuttavia, per lo più riferite a periodi risalenti nel tempo e prive di riferimenti a contributi specifici al sodalizio; - le conversazioni intercettate erano neutre e di breve durata, nonché prive di riscontri ulteriori, e comunque non attestanti collegamenti chiari del ricorrente col clan Mazzarella, ma piuttosto interazioni col clan Caldarelli, senza che emergesse un chiaro programma criminoso associativo; - secondo alcune intercettazioni il Tarascio avrebbe, peraltro, avuto rapporti anche con il clan Rinaldi, in conflitto con quello Mazzarella; la vicinanza dello stesso clan Caldarelli al clan Rinaldi, narrata da Giuliano Salvatore, contraddiceva la sua affiliazione al clan Mazzarella, in forte contrapposizione coi Rinaldi, sicché doveva ritenersi che il clan Caldarelli avesse subito richieste estorsive da parte del clan egemone, perché potesse continuare a svolgere attività illecite nella zona delle "Case Nuove"; infine, i rapporti illeciti in cui era coinvolto il Tarascio, desumibili anche da alcune intercettazioni, avrebbero giustificato al più l'imputazione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Con un secondo motivo di ricorso, la difesa del Tarascio lamenta la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, in relazione• alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si sarebbe limitato a valutare, al riguardo, la sola gravità dei fatti, senza considerare che occorrono esigenze cautelari concrete ed attuali e comunque non desumibili esclusivamente dal titolo di reato per cui si procede, dovendo guardarsi alla personalità dell'indagato ed al suo comportamento post delictum, idoneo a far luce sull'effettivo pericolo di reiterazione di ulteriori reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, inammissibili laddove mirano ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie ed infondati sulle questioni di diritto sollevate, vanno rigettati.2. In tema di misure cautelari personali, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, delle ragioni che hanno indotto ad affermare (o negare), a carico dell'indagatO ex art. 292 cod. proc. pen., la gravità del quadro indiziario - ovvero l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, non l'accertamento della responsabilità - e la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell'interessato e alla misura adeguata a fronteggiarla (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; confronta, ex multis, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01). Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01).

Il controllo insomma va operato, in positivo, sulla sussistenza di ragioni giuridicamente significative a sostegno della decisione presa e, in negativo, sull'assenza di illogicità evidenti o contraddittorietà o carenze motivazionali (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01).

3. Nel caso di specie, la gravità indiziaria, rispetto a quanto contestato, è stata desunta, dall'ordinanza impugnata, in base alle numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed alle risultanze di una prolungata attività di intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo l'ordinanza impugnata, oltre a non essere messa in dubbio, l'esistenza del clan Mazzarella è provata dai numerosi provvedimenti giudiziari riportati nella parte iniziale dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari: e anche l'esistenza del clan Caldarelli trova precise conferme in precedenti giudiziari e nelle dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia.

L'ordinanza impugnata dà poi atto, anzitutto, della attendibilità del principale collaboratore di giustizia, Giuliano Salvatore, ripercorrendone il curriculum criminale e l'appartenenza alla omonima nota famiglia camorristica, ed evidenziando come lo stesso, una volta uscito dal carcere, in data 15/04/2020, dopo una lunga detenzione per omicidio, avesse immediatamente ripreso il controllo del menzionato clan ed avesse preso logicamente contezza degli equilibri determinatisi in quel momento.Tanto, secondo l'ordinanza in questione, si desume dalle intercettazioni a cui lo stesso Giuliano era stato sottoposto per circa un anno (ossia fino all'arresto per estorsione aggravata del 15/5/2021), da cui emergevano la ripresa della leadership del clan da parte del medesimo collaboratore e i suoi contatti con esponenti di altri gruppi malavitosi.

Il Giuliano è stato logicamente ritenuto persona ben addentro alle logiche criminali di cui parla. Tanto giustifica la tendenziale credibilità delle sue parole, specie laddove parla dell'organigramma del clan Mazzarella, con i vari responsabili delle zone di territorio controllate dallo stesso, dando atto dell'accordo raggiunto con Mazzarella Michele, a capo del detto clan, e dell'incontro coi vertici di tutte le articolazioni per suggellare l'inclusione dei Giuliano nella federazione. E tra i clan "federati" nel clan Mazzarella, il Giuliano specifica vi fosse quello dei Caldarelli operante nella zona delle "Case Nuove", che anni prima aveva avuto dissidi con quello dei Mazzarella, tanto da essersi avvicinati ai loro nemici del clan Rinaldi, ma che successivamente avevano siglato - a dire del Giuliano - un accordo coi Mazzarella, accettando la supervisione, per conto di costoro, di Bonavolta Antonio, detto "Scensore".

In modo che non appare viziato da alcuna illogicità, inoltre, l'ordinanza censurata evidenzia come l'emissione dei provvedimenti custodiali a carico degli odierni ricorrenti, in data 24/10/2019, spiegasse perché il Giuliano, che peraltro è stato definitivamente scarcerato solo il 15/04/2020, dopo una lunga detenzione durata oltre 16 anni (come pure ricorda la medesima ordinanza), non avesse avuto contatti recenti con costoro e quindi non li avesse indicati come membri del clan Caldarelli. Tuttavia, la stessa ordinanza rimarca non solo le dichiarazioni di altri collaboratori, che invece hanno specificato detto ruolo, ma soprattutto le intercettazioni, alcune davvero chiare sui proventi di natura illecita, che vedevano coinvolti i ricorrenti.

In particolare, Caldarelli Gennaro è indicato da Russomagno Salvatore e Campanile Carmine quale membro del clan Caldarelli, il secondo parlandone in tale veste in tempi recenti, nel 2019: laddove l'assenza di una ricognizione fotografica, da parte del Campanile, non si vede per quale motivo ne inficerebbe le parole. Tarascio Gennaro è indicato come appartenente al clan Caldarelli da numerosissimi collaboratori di giustizia, e cioè Del Giudice Salvatore, Autiero Errico, Maggio Salvatore, Campanile Carmine, Buonocore Gennaro: e gli ultimi tre hanno reso dichiarazioni in tempi prossimi ai fatti in esame.

A riscontro ulteriore di tali dichiarazioni, come detto, l'ordinanza in questione cita numerose conversazioni da cui si evince chiaramente il coinvolgimento in attività criminali dei due ricorrenti. Solo per restare alle più significative, l'ordinanza in esame menziona: alcune telefonate tra Caldarelli Gennaro e Bonavolta Antonio, che riscontravano le parole del Giuliano allorché aveva evidenziato che quest'ultimo avesse un ruolo di supervisore nei riguardi del clan Caldarelli, imposto dal clan Mazzarella dopo i pregressi dissapori tra i due clan; la n. 484 di sabato 29/6/2019, nella quale il Caldarelli rimprovera al Tarascio di esser stato disturbato da numerose telefonate sui pagamenti agli affiliati, ciò di cui lo stesso Tarascio afferma il Caldarelli - avrebbe dovuto occuparsi senza farlo importunare, conversazione che - secondo il logico pensiero del Tribunale del riesame - confermava il coinvolgimento del Caldarelli in tali vicende, non vedendosi altrimenti per quali ragioni avrebbe dovuto essere chiamato in relazione ad esse, ed il suo ruolo sovraordinato al Tarascio; la n. 803 del 4/7/2019, nella quale il Caldarelli redarguisce duramente Lambiase Daniele per aver preso iniziative senza suoi ordini, telefonata che l'ordinanza pone logicamente a base dell'affermazione del suo ruolo apicale; la n. 1722 del 17/7/2019 in cui Caldarelli Vincenzo chiede al cugino, Caldarelli Gennaro, se tale Fabio avesse consegnato il denaro, invitando Gennaro _a ricordare al detto Fabio di aver picchiato una persona, un falegname, perché lo aveva offeso; la n. 1854 del 19/7/2019, nella quale Caldarelli Gennaro racconta al cugino Vincenzo di aver intimato un pagamento ad una terza persona; la n. 2269 del 25/7/2019, in cui Caldarelli Gennaro chiede al cugino Vincenzo se avesse ricevuto il denaro, venendo rassicurato in tal senso; - le n. 2347 e 2349 del 26/7/2019 in cui Caldarelli Gennaro spiega a tale Fabio che i soldi gli avrebbero dovuto esser consegnati necessariamente il giorno dopo, di sabato, poiché in quella data avrebbe dovuto pagare le settimane; - le n. 2343 del 27/7/2019 e 2954 del 5/8/2019, in cui si parla sempre di somme di denaro che i due cugini Caldarelli attendono di ricevere, ed in cui costoro si lamentano della scarsa affidabilità del Tarascio e soprattutto di Lannbiase Daniele, sospettati di trattenere parte del ricavato delle estorsioni; la n. 3449 del 15/8/2019, in cui Tarascio si lamenta nei riguardi di Caldarelli Gennaro sulla mancata consapevolezza delle entrate del clan e sulle settimane pagate e da pagare; la n. 3605 del 17/8/2019, nella quale Caldarelli Vincenzo fa un ampio resoconto sulle somme erogate in assenza di Caldarelli Gennaro (2.500 euro) e sull'identità di chi le ha percepite, tra cui lo stesso Tarascio ed il menzionato Bonavolta Antonio, evidentemente pagato dai Caldarelli, seppure agiva in rappresentanza del clan Mazzarella; la n. 5411 del 27/9/2019, nella quale Caldarelli Gennaro avvisa il Tarascio che sta per raggiungerlo "o' Lino", e quindi il Casaburro, per consegnargli 500 euro, che poi il Tarascio a sua volta dovrà riversare a Caldarelli Vincenzo.

L'ordinanza impugnata, poi, richiama ancora ulteriori intercettazioni, addirittura in un periodo in cui a Caldarelli Gennaro erano stati concessi gli arresti domiciliari, di analogo tenore, intercorse tra il 30/07/2020 ed il 22/09/2020, da • cui in modo logico desume che, nonostante la condizione di detenuto agli arresti domiciliari, egli continuasse la sua militanza associativa imponendosi persino sul cugino Vincenzo, sebbene questi fosse al vertice del clan, reclamando la corresponsione di somme di denaro e chiedendo di essere puntualmente informato circa le attività criminali da porre in essere e i rapporti con gli aderenti al gruppo.

E, quanto alla specifica posizione del Tarascio, sempre la medesima ordinanza del Tribunale del riesame ricorda, oltre quelle già dette e che lo chiamano in causa, ulteriori intercettazioni in cui si parla sempre di denaro che il Tarascio deve recuperare per conto del clan: come, ad esempio, nelle intercettazioni del 14/10/2019 e 15/10/2019, in cui Caldarelli Vincenzo chiede al Tarascio l'immediata consegna di 2.000,00 euro, che il Tarascio chiede a sua volta a Rinaldi Giuseppe, gestore di una piazza di spaccio, che gli dà risposta positiva il giorno dopo.

In modo del tutto logico, ancora, l'ordinanza in questione rimarca come in due conversazioni, del 26/10/2019 e del 25/11/2019, Caldarelli Vincenzo chiami la compagna del Tarascio, D'Angeli Concetta, per sapere se, dopo l'arresto del Tarascio, avesse ricevuto, in luogo dell'arrestato, il pagamento della "settimana", cosa che la donna conferma nel corso della prima conversazione. Tali dati - per nulla censurati e, anzi, del tutto pretermessi dai ricorrenti, che, come rimarcano i giudici di merito, non hanno spiegato in modo alternativo il contenuto delle intercettazioni - sono, dunque, stati correttamente posti dall'ordinanza in questione alla base di quella genetica, essendo stati ritenuti la prova dell'attuale organicità dei ricorrenti al clan Caldarelli e, sulle base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in special modo di quelle del Giuliano, della adesione degli appartenenti a tale clan al più potente clan Mazzarella.Così come s'è logicamente desunta, dai medesimi elementi, la figura di spicco in capo a Caldarelli Gennaro: specie laddove si rapportava, dando disposizioni sul da farsi, col Bonavolta, col Tarascio, col Lambiase e con lo stesso, cugino, Caldarelli Vincenzo.

Alla luce di tanto, pare evidente che i ricorsi mirino a sovvertire, in una sede impropria e, dunque, in modo inammissibile, le valutazioni sul materiale probatorio citato, operate in sede di merito senza manifeste illogicità o travisamenti. Analogo discorso deve farsi anche per le esigenze cautelari, genericamente contestate dal solo Tarascio. L'ordinanza censurata, infatti, richiama non solo il pesante quadro accusatorio e i gravi precedenti per reati in materia di stupefacenti e per estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, ma anche il fatto che, proprio le telefonate ricevute dalla compagna del ricorrente dopo il suo arresto, circa il pagamento della "settimana" da parte del clan, dimostravano la permanenza all'interno dell'associazione del ricorrente, nonostante la sua detenzione.

Ancora una volta ci si trova dinanzi ad una motivazione assolutamente logica, in ogni caso certamente non apparente o basata su dati travisati, come tale incensurabile in questa sede.

4. Le conclusioni raggiunte in sede di merito sono, infine, conformi a diritto. I riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, sia rappresentativo che logico, indipendente da essa e anche da altre autonome chiamate, che abbiano valenza individualizzante, ovvero riguardino il fatto reato e la sua riferibilità all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Rv. 235800-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01). Ne consegue che le non adeguatamente contrastate nella loro credibilità — inidonee essendo generiche contestazioni prive di indicazioni di gravi contraddizioni o aporie (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione) — e comunque ritenute attendibili, con valutazione immune di manifeste illogicità, dal giudice del merito (sulla base dei noti parametri indicati, ad esempio, da Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Rv. 274149-02), convergenti affermazioni dei collaboratori di giustizia sono già in sé sufficienti a dar prova dei fatti da essi narrati.

Quanto ai reati associativi, posto che il thema decidendum riguarda la stabile partecipazione al sodalizio, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (così ancora Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01).A maggior ragione, riscontri esterni individualizzanti idonei, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a conferire alla chiamata valore di prova del delitto di associazione mafiosa - che per sua natura si alimenta di relazioni tra gli associati finalizzate a realizzare il programma associativo - sono non solo, com'è ovvio, il concorso del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, ma anche le reiterate frequentazioni con esponenti di spicco del gruppo criminale, da cui emerga la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418-01): atteso che, attraverso tali condotte, non altrimenti giustificate, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico assunto dal singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01).

È stato chiarito in merito che la remota adesione al sodalizio, evidenziata da un collaboratore di giustizia, può essere logicamente attualizzata e riscontrata dalla prova della recente contiguità o partecipazione alle attività tipiche di questo, desumibile, ad esempio, anche solo da una significativa conversazione (ancora Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione). Infine, è stato altresì logicamente evidenziato come persino dalle intercettazioni fra terzi possano emergere prove dirette di colpevolezza, senza necessità di riscontri, sempre che siano interpretate secondo logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04).

Orbene, per quanto anzidetto, dalle plurime chiamate in correità e dalle numerose intercettazioni confermative ed attualizzanti prima il Giudice per le indagini preliminari, poi il Tribunale del riesame hanno logicamente desunto la conferma del quadro accusatorio, con valutazioni scevre da vizi di sorta o errori di diritto, anche in relazione al ruolo apicale di Caldarelli Gennaro. Al riguardo, è noto che «nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890-01;

Sez. 2, n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464-01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915-01). Infine, l'affermata sussistenza delle esigenze cautelari è conforme ai principi di diritto desumibili dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria in caso di associazione di stampo mafioso (si veda, in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857-01).Le censure in diritto prospettate in questa sede sono, in definitiva, infondate.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà dei detenuti, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1 -ter del medesimo articolo).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process