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Sentenza — n. 8375/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8375/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMBRUOSO NICOLA nato a CONVERSANO il 28/07/1976 avverso l'ordinanza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore 1.Con ordinanza del 1.10.2024, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di D'Ambruoso Nicola avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti del predetto, rilevando, innanzitutto, la mancanza dello specifico mandato ad impugnare prescritto dall'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen. nel caso in cui, come in quello di specie, in primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione per non essersi considerato che la legge 9 agosto 2024, entrata in vigore il il 25 agosto 2024, ha abrogato l'art. 581 comma 1-ter e, al comma 1-quater, ha inserito le parole di "ufficio", con la conseguenza che ora il mandato ad impugnare è richiesto solo nel caso in cui l'impugnazione è proposta dal difensore di ufficio e non più nell'ipotesi in cui - come in quello in esame - è proposta dal difensore di fiducia.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8375/2025 — snpen · Corte di Cassazione: g. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive modifiche - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi, con rinvio, il provvedimento impugnato.

Parole chiave

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procedura speciale ritiro dell'istanza giudiziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico procura speciale violazione del mandato cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
o) ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMBRUOSO NICOLA nato a CONVERSANO il 28/07/1976 avverso l'ordinanza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 1.10.2024, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di D'Ambruoso Nicola avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti del predetto, rilevando, innanzitutto, la mancanza dello specifico mandato ad impugnare prescritto dall'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen. nel caso in cui, come in quello di specie, in primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione per non essersi considerato che la legge 9 agosto 2024, entrata in vigore il il 25 agosto 2024, ha abrogato l'art. 581 comma 1-ter e, al comma 1-quater, ha inserito le parole di "ufficio", con la conseguenza che ora il mandato ad impugnare è richiesto solo nel caso in cui l'impugnazione è proposta dal difensore di ufficio e non più nell'ipotesi in cui - come in quello in esame - è proposta dal difensore di fiducia.

Sicché, essendo stata l'ordinanza assunta dopo l'entrata in vigore della indicata disposizione modificativa, l'appello è da ritenere ammissibile.

3. g. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive modifiche - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi, con rinvio, il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1. Trattandosi di questione processuale si deve, preliminarmente, precisare che questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale giudice «anche del fatto», che può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Trattandosi di questione che involge l'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. si deve, altresì, preliminarmente, precisare che in data 25 agosto 2024 è entrata in vigore la legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", il cui art. 2, comma 1, lett.

o) ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e ha inserito al comma 1-quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio» - con la conseguenza che dall'entrata in vigore di tale legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità e che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 1.2.Tale legge non contempla alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche da essa introdotte.

Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, in applicazione del principio ternpus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali. E che questa sia l'interpretazione corretta è oramai assodato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia del 24 ottobre 2024 - secondo quanto emerge dall'informazione provvisoria diramata, a cui occorre fare riferimento, in attesa del deposito della sentenza, allo stato, non intervenuta - dato soluzione ad uno dei quesiti posti proprio in ordine alla applicabilità della nuova disciplina, nel senso che «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024».

Alla stregua delle indicazioni esegetiche ricavabili dall'informazione provvisoria delle Sezioni Unite, quanto alla posizione del ricorrente, può dunque affermarsi che, a differenza di quanto assunto nel provvedimento impugnato, non è corretto fare riferimento al testo dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., vigente alla data della pronuncia della sentenza appellata, dovendosi fare, invece, riferimento alla disposizione vigente al momento della presentazione dell'appello - intervenuta nel caso di specie in data 28.8.2024, ossia dopo il 25 agosto 2024 - che ha riservato alla posizione del solo imputato difeso di ufficio l'onere dell'allegazione dello specifico mandato ad impugnare.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna perché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio p