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Sentenza — n. 8048/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8048/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 18 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa Gallino Fabio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Di Marco Fabio per i delitti di cui agli artt. 479, 371-bis, 595 e 368 cod. pen., tutti commessi in Vigevano il 15 settembre 2016.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 8048/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Come stabilito da questa Corte: «Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932).

Parole chiave

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opposizione diritto di ottenere una decisione opposizione al precetto esecutivo procedura di rivendicazione nel pignoramento istanza di revisione penale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (Sez.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gallino Fabio nato a ASTI il 16/02/1971 parte offesa nel procedimento c/ Di Marco Fabio nato a ANAGNI il 13/07/1982 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Pavia Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; lette le conclusioni in data 20/11/2024 del Sostituto Procuratore generale, Dottor Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa Gallino Fabio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Di Marco Fabio per i delitti di cui agli artt. 479, 371-bis, 595 e 368 cod. pen., tutti commessi in Vigevano il 15 settembre 2016.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Gallino Fabio, articolando due motivi, di seguito enunciati secondo il disposto di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Sostiene, in particolare, che il termine di prescrizione dei reati rubricati si sarebbe dovuto far decorrere non dal momento del deposito della nota di Polizia Giudiziaria a firma dell'indagato, tramite la quale erano state portate a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria le false notizie relative alla parte offesa, ma dalla data di iscrizione di quest'ultima al registro degli indagati, ossia dal 2019. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento all'errata valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del contenuto della sentenza di assoluzione, pronunciata nei confronti di Gallino ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché dei fatti di causa, per come ricostruibili sulla base degli atti del processo celebrato a carico della persona offesa.

3. Con memoria trannessa in Cancelleria tramite PEC in data 23 dicembre 2024, il difensore dell'indagato Di Marco Fabio ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso ed ha chiesto, altresì, la condanna della parte offesa al pagamento delle spese sostenute dall'indagato per il presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Come stabilito da questa Corte: «Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932).

2. Non è possibile, d'altro canto, procedere alla conversione del ricorso per cassazione in reclamo, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., poiché i vizi dedotti con il ricorso per cassazione esorbitano dal perimetro di quelli deducibili con il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen..3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese sostenute dall'imputato resistente per la difesa nel presente giudizio, non trovando applicazione nella fase procedimentale la norma di cui all'art. 592, ultimo comma, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2025 Il Consigliere estensore IRENE SCORDAMAGLIA LAMAntlkuki.-4.1b CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I