Cassation court annuls defamation conviction due to victim's remission extinguishing the crime and civil claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for defamation because the victim formally remitted the complaint, which legally extinguished the criminal offense. Although the appellant argued for procedural errors regarding the objective elements of the crime and the protection of reputation, the Court prioritized the statutory effect of the remission. Consequently, the judgment was voided without remittal, the civil claims were erased, and the victim was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 145 c.p.; Art. 611 c.p.p.: The remission of the complaint, once accepted by the accused during pending cassation proceedings, extinguishes the criminal offense, overriding any admissibility defects and necessitating the annulment of the conviction and civil rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTISTINI MORRIS nato a BOLOGNA il 28/01/1987 avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Cananzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione della querela; udito l'avvocato ANDREA SPERANZONI, per la parte civile, che deposita l'originale della remissione e accettazione della querela e della revoca della costituzione di parte civile; udito l'avvocato ALESSANDRA BOECKLIN nell'interesse dell'imputato che si è associata alle conclusioni della Procura generale.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella del Tribunale bolognese che aveva accertato la responsabilità penale di Morris Battistini in relazione al delitto di diffamazione. 71G- 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Morris Battistini consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla carenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione. La Corte di appello non avrebbe dato risposta alla censura di appello sul punto.
4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in particolare con riferimento al bene giuridico tutelato della reputazione, avendo la Corte di appello ritenuto violato lo stesso sulla base di percezioni soggettive della persona offesa e non del valore oggettivo della lesione.
5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto all'esimente della critica politica.
6. L'avvocato Andrea Speranzoni, difensore della parte civile costituita, in data 23 dicembre 2024 depositava atto di remissione di querela da parte di Maria Grazia Zeppellini, con contestuale accettazione da parte dell'imputato. L'atto prevedeva l'addebito delle spese processuali a carico della querelante. Depositava, inoltre, il difensore anche la revoca della costituzione di parte civile conseguente alla intervenuta transazione. Anche l'avvocato Gioacchino Aldo Scuderi, per l'imputato, depositava il medesimo atto di remissione e accettazione in data 31 dicembre 2024.
7. Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza va annullata senza rinvio per le ragioni che seguono.
2. Va premesso che il ricorso è inammissibile in relazione ai motivi formulati, difettando illogicità manifeste e violazioni di legge nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata, rispondente ai principi di diritto in materia nonché scevra di manifeste illogicità.\u\ Per altro, va anche evidenziato come le doglianze appaiano reiterative di quelle di appello.
3. Tanto premesso, va richiamato quanto affermato da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01, per le quali la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, il che è nel caso in esame. Ne consegue che la remissione di querela, operata dalla persona offesa accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato.
4. Ne consegue che in relazione al sopravvenuto e assorbente motivo, la sentenza va annullata senza rinvio e vanno eliminate anche le statuizioni civili. Va dichiarata l'estinzione del delitto in contestazione, mentre le spese processuali sono da porsi a carico della querelante, come disposto nell'atto di remissione, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela e per l'effetto elimina le statuizioni civili. Condanna la querelante Maria Grazia Zeppellini al pagamen