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Sentenza — n. 7988/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-impugnable dismissal order and non-existent economic interest status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the trial court's order on the dismissal claim was non-impugnable under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial court prevented him from exercising rights as an economic beneficiary of the purchasing company, causing procedural stagnation. The court rejected this, stating such orders can only be challenged via revocation requests and that the appellant lacked standing as the concept of 'economic beneficiary' does not exist in the national legal system.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 1, cod. proc. pen.: Orders deciding on dismissal claims under Art. 410-bis are non-impugnable via cassation; appeals based on non-existent legal statuses or mere dissatisfaction are inadmissible.

Parole chiave

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dismissal claim appeal non-impugnable order economic beneficiary status procedural stagnation standing to sue cassation inadmissibility criminal procedure code abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis, cod. proc. pen.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Alessandria ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod.
Art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 592, cod. proc. pen.
Nulla è dovuto per le spese sostenute dall’indagato resistente Rizzolo per la difesa nel presente giudizio, non trovando applicazionenella fase procedimentale la disposizione di cui all’art. 592, ultimo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018
pen., sul reclamo è, per espressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv.
Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019
Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv.
Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021
Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv.
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018
Sez. U, n. 33 del 22/11/2000
pen.(Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti,in motivazione).2.2.
Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO FRANCESCOnato a Stornarella il 06/08/1959 parte offesa nel procedimento c/ RIZZOLO GABRIELE CARLO nato a Null(Argentina) il 04/03/1960 MASSOLO FRANCESCO MARIA nato a Nizza Monferrato il 25/08/1954 avverso l'ordinanza del 22/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di ALESSANDRIA Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; letta la requisitoria in data 29 gennaio 2025,a firma del Sostituto Procuratore Generale, Dottor Giulio Monferini, che ha conclusoperla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso ; letta la memoria in data 29 gennaio 2025, con la quale il difensore dell’indagato Gabriele Carlo Rizzolo ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, comunque, per il rigetto dello stesso, con ogni conseguente statuizione di legge e con condanna del ricorrente al risarcimento delle spese di lite in favore del resistente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Alessandria ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., da Francesco Carosiello avverso il decreto di archiviazione in data 26 settembre 2023 , emesso d a l Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale nel procedimento RG.NR. 3083-2022 a carico di Gabriele Carlo Rizzolo e di Francesco Maria Massolo per il reato di truffa aggravata ed altro.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di Francesco Carosiello eccepisce l'abnormità dell’indicata ordinanza. E’ dedotto che il Tribunale, negando al deducente ogni possibilità di interloquire sulle determinazioni assunte dall’Ufficio del Pubblico Ministero, gli avrebbe impedito di far valere i diritti discendenti dalla propria qualità di «avente diritto economico della società acquirente della Immobiliare San Guido Srl.»e ciò avrebbe determinato un’irrimediabile stasi del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell’art. 410-biscod. proc. pen., unicamente per far valere le nullità indicate nei primi due commi della norma citata. L’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-biscod. proc. pen., sul reclamo è, per espressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875). Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; conf. Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l'ha emessa.

2. Tanto ribadito quanto alla disciplina dell’istituto che viene in rilievo nel caso di specie, deve rilevarsi che la decisione sul proposto reclamo non presenta neppure alcun profilo di abnormità. 2.1. L'atto abnorme è, infatti,quell'atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri,in motivazione).

Resta escluso che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti, cioè,soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi, perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti,in motivazione).2.2. Il provvedimento impugnatonon esibisce, peraltro, neppure profili di illegittimità: la figura dell’«avente diritto economico» è, infatti, estranea all’ordinamento nazionale, di talché Carosiello non poteva giovarsene per pretendere la notifica della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e del successivo decreto di archiviazione nell’ambito del procedimento RG.

NR. 3083-2022.In ogni caso, e solo per completezza, va dato atto che, quand’anche fossero venuti in rilievo fatti di bancarotta fraudolenta,il ricorrente non avrebbe avuto titolo a ricevere, in forza della predetta qualità,alcun avviso della richiesta di archiviazione, posto che, in tema di bancarotta fraudolenta, parte offesa è la generalità dei creditori rappresentata dal curatore (Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016, Rv. 267043), 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla è dovuto per le spese sostenute dall’indagato resistente Rizzolo per la difesa nel presente giudizio, non trovando applicazionenella fase procedimentale la disposizione di cui all’art. 592, ultimo comma, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am