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Ordinanza — n. 7431/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived specific appeal grounds through a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued that the appellate court failed to extend the agreed sentence reduction to the fine, but the court held that the waiver circumscribed the scope of review to only the remaining grounds. Consequently, the court ruled that the defendant cannot complain about the lack of reasoning regarding the waived fine reduction, as the parties' agreement was binding and the appellate court correctly applied it.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the appellant waives appeal grounds via settlement, thereby limiting review to residual grounds and precluding complaints about omitted reasoning on waived points.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds settlement agreement inadmissible appeal Article 599-bis procedural waiver riduzione della pena riduzione della multa adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Maiorano Ernesto per i reati di furto pluriaggravato e falso in certificazione commesso dal privato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 599-bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Maiorano Ernesto per i reati di furto pluriaggravato e falso in certificazione commesso dal privato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Maiorano Ernesto nato a TORRE DEL GRECO il 30/10/1998 avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Maiorano Ernesto per i reati di furto pluriaggravato e falso in certificazione commesso dal privato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla mancata estensione alla pena pecuniaria della riduzione di pena concordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In particolare va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (ex multis Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).

In tal senso va osservato che, per come risulta dal verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024, la Corte territoriale ha recepito integralmente la commisurazione della pena concordata dall'imputato con il pubblico ministero anche con riferimento alla pena pecuniaria irrogata, atteso che l'accordo in relazione al quale si è formato il consenso tra le parti prevedeva la riduzione della sola pena detentiva e non anche di quella pecuniaria, in relazione alla cui entità, dunque, alcun onere motivazionale residuo gravava sul giudice dell'appello.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende