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Sentenza — n. 7425/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against termination of therapeutic assignment due to lack of current interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7425/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the cassation appeal filed by Giuseppe Mangano against the Tribunal's decision to archive his request for therapeutic assignment. Mangano argued that two different assignment measures were legally distinct, but the court held they were identical in nature despite procedural differences. The decision rested on the finding that the prior grant of a therapeutic assignment eliminated the concrete interest required to pursue the original request.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: The court dismisses a request for alternative measures when a subsequent grant of the same measure removes the concrete interest necessary for the legal standing to appeal.

Parole chiave

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lack of interest therapeutic assignment concrete interest procedural economy cassation appeal alternative measures legal standing revoca del mandato

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Per tale ragione, il provvedimento in questione è stato correttamente assunto con procedura de plano, secondo la previsione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, le ragioni di doglianza devono ritenersi, conclusivamente, infondate.
Art. 47, comma 8, Ord. pen.
Del resto, il comprensibile interesse "di fatto" dell'odierno ricorrente a ottenere un regime della misura meno restrittivo in concreto e più funzionale alle sue esigenze di recupero sociale ben può essere soddisfatto attraverso lo strumento della modifica delle prescrizioni ai sensi dell'art. 47, comma 8, Ord.
Art. 94, comma 1, d.P.R. 309 del 1990
terapeutico presentata, ex art. 94, comma 1, d.P.R.
Art. 94, comma 6, d.P.R. 309 del 1990
terapeutico presentata, ex art. 94, comma 1, d.P.R.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Fabio Mirenzio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
art. 627 cod. proc. pen
309 del 1990 nonché dell'art. 627 cod. proc. pen.
art. 121 cod. proc. pen
In data 4 novembre 2024 e in data 19 novembre 2024 sono pervenute, via PEC, dapprima la richiesta di trattazione orale del procedimento e, quindi, una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., entrambe a firma dell'avv.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MANGANO GIUSEPPE nato a MESSINA il 22/12/1983 avverso il decreto del 31/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. FABIO MIRENZIO, il quale, nell'interesse di GIUSEPPE MANGANO, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l'istanza di affidamento c.d. terapeutico presentata, ex art. 94, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, nell'interesse di Giuseppe Mangano in relazione alla pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 18 marzo 2022, con fine pena in data 8 febbraio 2027. Secondo il Collegio, infatti, Mangano non poteva essere ammesso alla misura richiesta, finalizzata allo svolgimento di un programma terapeutico ambulatoriale, avendo il SER.D. validato un programma a carattere residenziale e tenuto conto dell'attuale pericolosità sociale del richiedente, desumibile dalla gravità dei reati commessi e dalle informazioni di polizia. 1.1.

Con sentenza n. 28043/24 in data 22 aprile 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando il travisamento delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale quanto al pericolo di fuga (avendo Mangano commesso i reati relativi alle condanne in esecuzione nel 2014 e 2015, essendo egli sempre stato, successivamente, a piede libero ed essendosi spontaneamente costituito in data 8 ottobre 2021), quanto alla recente applicazione, nei suoi confronti, di una misura di prevenzione personale, non emergente dagli atti e quanto alla mancata valutazione del programma redatto dal Ser.D. di Augusta, accettato da quello di Messina e pienamente condiviso dalla relazione di. sintesi della Casa di reclusione di Augusta del 26 ottobre 2023. 1.2.

Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 29 maggio 2024 Mangano è stato ammesso alla misura dell'affidamento in casi particolari con collocamento presso un'idonea comunità terapeutica. 1.3. Con decreto in data 31 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania, .pronunciandosi in sede di rinvio, ha disposto l'archiviazione dell'istanza di affidamento terapeutico ex art. 94, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 proposta nell'interesse di Mangano, rilevando che, nelle more, lo stesso Tribunale aveva definito un ulteriore procedimento di sorveglianza, il n. 692/2024, con ordinanza del 29 maggio 2024 di concessione dell'affidamento terapeutico, con conseguente cessazione della materia del contendere.

2. Giuseppe Mangano ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per mezzo del difensore di fiducia, avv. Fabio Mirenzio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché dell'art. 627 cod. proc. pen. per mancata ottemperanza alla pronuncia rescindente, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato apprezzamento dei requisiti richiesti dall'art. 94, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ai fini della concessione della misura richiesta. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale, in contrasto con la pronuncia rescindente, si sia sottratto all'obbligo di valutare l'istanza di affidamento al SER.D. anziché in una comunità residenziale, situazione peggiorativa delle condizioni di Mangano, titolare di una attività commerciale di vendita, la quale, stante l'assenza del titolare, verserebbe in pessime condizioni. La decisione sarebbe intervenuta senza contraddittorio e a prescindere da una valutazione di merito, pur non ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non essendosi in presenza di istanza identica alla precedente, stante la diversità di misure in concreto, sicché si imporrebbe l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza.

3. In data 20 novembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 4 novembre 2024 e in data 19 novembre 2024 sono pervenute, via PEC, dapprima la richiesta di trattazione orale del procedimento e, quindi, una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., entrambe a firma dell'avv. Mirenzio. In quest'ultima sono state ribadite e ulteriormente articolate le censure difensive già espresse nel ricorso introduttivo, con riferimento sia al profilo della nullità per mancato rispetto del contraddittorio, sia al dedotto vizio motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve osservarsi che la richiesta di trattazione orale non può essere accolta, essendosi al cospetto di un ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catania all'esito di una procedura camerale, sicché il presente giudizio deve svolgersi nelle forme previste dall'art. 611 cod. proc. pen. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Il Tribunale di sorveglianza, pronunciandosi in sede di rinvio, ha emesso decreto di archiviazione sulla richiesta di affidamento in casi particolari, rilevando come, nell'ambito di un ulteriore procedimento di sorveglianza (n. 692/2024), fosse stato concesso a Mangano, nelle more del giudizio rescissorio, l'affidamento terapeutico in comunità terapeutica per lo stesso titolo esecutivo e, pertanto, sul presupposto che la richiesta fosse divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale valutazione deve essere condivisa, tenuto conto del fatto che la richiesta aveva ad oggetto la applicazione di una misura alternativa, costituita dall'affidamento in prova in casi particolari (cd. affidamento terapeutico), che è stata effettivamente disposta, nelle more del giudizio di rinvio, con ordinanza in data 29 maggio 2024.

Si sostiene, da parte della Difesa, che le due misure non sarebbero coincidenti, stante la diversa articolazione delle relative prescrizioni. Tale assunto non può essere, però, condiviso, dal momento che la differente formulazione della griglia prescrittiva e, in particolare, del contenuto del programma riabilitativo non incide sulla natura giuridica della misura alternativa, che rimane la stessa. A opinare diversamente, del resto, dovrebbe ipotizzarsi che il Tribunale di sorveglianza debba nuovamente pronunciarsi sull'istanza di misura alternativa e che, all'esito del relativo giudizio, debba disporre l'applicazione di un istituto giuridico che, in realtà, è già in corso di esecuzione, ovviamente procedendo altresì alla revoca della misura già concessa.

Una soluzione, questa, che appare chiaramente irragionevole e contraria a qualunque principio di economia per l'ordinamento giuridico. Del resto, il comprensibile interesse "di fatto" dell'odierno ricorrente a ottenere un regime della misura meno restrittivo in concreto e più funzionale alle sue esigenze di recupero sociale ben può essere soddisfatto attraverso lo strumento della modifica delle prescrizioni ai sensi dell'art. 47, comma 8, Ord. pen. (applicabile all'affidamento terapeutico in base al rinvio operato dall'art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990), che Mangano ben potrebbe sollecitare a partire dal programma cd. ambulatoriale in precedenza rilasciato, se ancora ritenuto valido dalle competenti articolazioni del servizio sanitario; e salva la possibilità, ove ne ricorressero le condizioni, di un'eventuale impugnazione del provvedimento che rigettasse la richiesta, che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ammette alla stregua del generale principio della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale (ex plurimis Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01).

3. Consegue alle precedenti argomentazioni che il provvedimento di archiviazione impugnato in questa sede deve ritenersi legittimo. Invero, al di là della formula utilizzata, il Tribunale di sorveglianza ha inteso affermare la sopravvenuta inammissibilità dell'originaria richiesta in quanto «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». Ciò in quanto la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla concessione, medio tempore, della stessa misura alternativa, aveva chiaramente determinato il venire meno delle condizioni per la proposizione dell'istanza, che presuppongono l'esistenza di un interesse a ottenere il beneficio e, dunque, a impugnare; interesse che, secondo la generale previsione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale. Per tale ragione, il provvedimento in questione è stato correttamente assunto con procedura de plano, secondo la previsione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, le ragioni di doglianza devono ritenersi, conclusivamente, infondate.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PER QUESTI MOTIVI Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del