Cassation appeal against plea bargain dismissal ruling rejected due to lack of admissible grounds post-2017 procedural reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the public prosecutor's grounds for challenging the plea bargain sentence were not permitted under the 2017 procedural reform. The appellant argued the trial court failed to assess conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that such omissions are no longer reviewable in this context. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Following the 2017 reform, appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, rendering challenges based on omitted assessment of acquittal conditions inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGROI SALVATORE nato a CATANIA il 18/08/1976 avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG GASPARE STURZO udito il d. ensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso proposto nell'interesse di Sgroi Salvatore avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, ex art. 444 del codice di rito, in data 16.9.2024, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C