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Sentenza — n. 7416/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals due to withdrawal and subsequent revocation of the contested order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the defense counsel filed a formal waiver of the proceedings. Although the appellants argued the lower court acted without prosecutor request and after a res judicata plea deal, the defense had already withdrawn the complaints. The court ruled that this withdrawal rendered the appeals void due to a lack of interest caused by factors attributable to the appellants themselves.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; The withdrawal of appeals by the appellants renders them inadmissible due to the subsequent disappearance of the interest in the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeals lack of interest inadmissibility res judicata plea deal confiscation of assets procedural waiver Cassation dismissal confisca dei beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Ne deriva che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
art. 512-bis c.p
e ai relativi compendi aziendali in quanto ritenuti nella disponibilità del D'Amico, già imputato anche per il reato di cui all'art. 512-bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AMICO MAURO nato a TERAMO il 05/09/1953 D'AMICO VERONICA FRABOTTA ANNA MARIA avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Simonetta Ciccarelli, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Rimini, a seguito della richiesta di chiarimenti trasmessagli dalla p.g. delegata per l'esecuzione della confisca disposta con la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di D'Amico Mauro, ha esteso la misura ablativa anche alle quote societarie della Nazioni s.r.l. e della Toro s.r.l. e ai relativi compendi aziendali in quanto ritenuti nella disponibilità del D'Amico, già imputato anche per il reato di cui all'art. 512-bis c.p.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono con atti autonomi a firma del comune difensore e nella sostanza sovrapponibili D'Amico Mauro e, in qualità di terzi interessati in quanto intestatari dei beni oggetto di ablazione, D'Amico Veronica e Frabotta Anna Maria, eccependo l'abnormità della decisione impugnata, rilevando come il G.i.p. abbia proceduto in assenza di richiesta del pubblico ministero e successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, disponendo peraltro la confisca di beni che non erano stati oggetto di sequestro nei confronti dell'imputato, bensì delle altre ricorrenti, e di cui la sentenza pronunziata in separato procedimento celebrato con rito abbreviato nei confronti di queste ultime ha accertato l'effettiva e non solo formale titolarità da parte delle medesime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve prendersi atto che il difensore dei ricorrenti ha depositato il 9 ottobre 2024 atto di rinunzia ai ricorsi ritualmente sottoscritta da D'Amico Mauro, D'Amico Veronica e Frabotta Anna Maria e, anche per autentica delle firme dei propri assistiti, dallo stesso difensore, nel quale viene evidenziato come, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, il G.i.p. del Tribunale di Rimini, con provvedimento del 11 luglio 2024, ha disposto la revoca dell'ordinanza impugnata.

2. Ne deriva che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla loro decisione per causa agli stessi non imputabile e conseguentemente la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende (ex multis Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.