Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not matching statutory exceptions for sentencing appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Valentino Cena inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cena challenged a lower court's decision to substitute prison time with home detention, arguing a lack of reasoning prevented a potential acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this generic claim because the appeal did not fall within the specific exceptions listed in Article 610, paragraph 5-bis, which allow such appeals only for issues regarding the defendant's will, legal qualification, or legality of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, co. 5 bis, c.p.p.; Art. 448, co. 2 bis, c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if based on generic grounds rather than specific exceptions concerning the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA VALENTINO nato a MONCALIERI il 29/03/1996 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONETTA CICCARELLI udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino applicava a Cena Valentino, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, sostituendo la pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare sostitutiva di anni tre e mesi quattro, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., con particolare riferimento ai reati contestatigli nei capi 3, 6, 7 e 8 dell'imputazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (ovviamente specifici), attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, tra i quali non rientra il vizio denunciato, peraltro in maniera del tutto generica, dal ricorrente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa /6 nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R