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Sentenza — n. 7269/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal on substitute penalties due to lack of specific request, dismissing other admissibility grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding substitute penalties while declaring the remaining appeal grounds inadmissible. The appellant argued for the application of new substitute penalties and generic mitigating circumstances, but the lower court failed to address these specific requests. The Court ruled that a specific request for substitute penalties is mandatory under transitional rules, whereas the dismissal of generic mitigating factors was justified by the defendant's criminal history and the severity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150: A specific request by the accused is required for the application of new substitute penalties, while the court may disregard generic mitigating arguments if the defendant's criminal record and the nature of the offense justify the sentence.

Parole chiave

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substitute penalties transitional rules specific request requirement generic mitigating circumstances criminal record assessment appeal admissibility sentencing discretion sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Il primo motivo ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione in relazione all'omessa applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 20 bis cod.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Costituisce orientamento prevalente di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, che in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d.
Art. 133 cod. pen.
Sempre secondo la condivisibile, recente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art.
Art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod.
art. 494 cod. pen
Quartarulli Omar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 12 aprile 2024, che ha confermato la pronuncia di primo grado del 28 aprile 2022, di affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen
L'atto di impugnazione consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. pen
Il primo motivo ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione in relazione all'omessa applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 20 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Sempre secondo la condivisibile, recente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. proc. pen
Sempre secondo la condivisibile, recente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Bonafede, Rv. 285510
46445 del 20/09/2023, Bonafede, Rv. 285510) - affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art.
Skrzyszewski, Rv. 285751
4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; sez.
Generali, Rv. 286017
12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; sez.
Di Rocco, Rv. 285729
1995 del 19/12/2023, Di Rocco, Rv. 285729).
Moodo, Rv. 211189
8418 del 02/06/1998, Moodo, Rv. 211189;
Ventre, Rv. 191140
6200 del 03/03/1992, Ventre, Rv. 191140; Sez.
Quattrocchi, Rv. 179476
10238 del 20/01/1988, Quattrocchi, Rv. 179476).
Ud. -dep. 09/03/2000, Rv. 217333
Rv. 241189
35346 del 12/06/2008, Rv. 241189; Sez.
Rv. 255825
24213 del 13/03/2013, Rv. 255825).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUARTARULLI OMAR nato a ASCOLI PICENO il 12/11/1977 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato, che aveva richiesto la trattazione in pubblica udienza, ha inoltrato dichiarazione di rinuncia alla comparizione per problemi personali. Ritenuto in fatto 1. Quartarulli Omar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 12 aprile 2024, che ha confermato la pronuncia di primo grado del 28 aprile 2022, di affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod. pen., ascrittogli in data anteriore e prossima al 28 febbraio 2019.

2. L'atto di impugnazione consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione in relazione all'omessa applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 20 bis cod. pen. 2.2. Col secondo motivo sono stati richiamati i medesimi vizi, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, oggetto di un motivo d'appello, ignorato dalla sentenza impugnata. 2.3.

Il terzo motivo, poggiato sui vizi di legittimità già citati, ha lamentato che la Corte d'appello avrebbe omesso di affrontare le doglianze sulla quantificazione della pena, formulate con l'atto di gravame. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Costituisce orientamento prevalente di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, che in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) — che opera nel caso di specie, in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma (sez.1, n. 46445 del 20/09/2023, Bonafede, Rv. 285510) - affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, Di Rocco, Rv. 285729).

La consultazione degli atti del fascicolo ha consentito di accertare che una specifica richiesta in tal senso sia stata formulata dalla difesa dell'imputato con memoria trasmessa al giudice d'appello a mezzo PEC, in data 28 marzo 2024, con cui è stata invocata la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ed è stata contestualmente documentata la disponibilità della CROCE BLU San Giuseppe Moscati di Ascoli Piceno alla presa in carico dell'imputato.1.2. Sempre secondo la condivisibile, recente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006).

Il giudice è invece facoltizzato a negare l'accesso al lavoro di pubblica utilità nel solo caso previsto dall'art. 58 primo comma cit., secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati o sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Cioè, a dire che, ai fini della esclusione, si esige un giudizio prognostico di pericolosità qualificata e di concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che certamente può tenere conto dei precedenti, ma non può essere circoscritto alla loro ricorrenza.

Orbene, il giudice d'appello, investito dell'istanza difensiva di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha sbrigativamente propeso per la sua inefficacia deterrente con il mero e lapidario richiamo dei precedenti penali dell'imputato.

2. Il secondo e il terzo motivo sono, invece, aspecifici e manifestamente infondati. 2.1. Il giudice di appello, pur essendo di regola tenuto a pronunciarsi sui singoli motivi di gravame, può trascurare le deduzioni specificamente formulate nei motivi di impugnazione a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche o del diniego della riduzione della pena da parte del primo giudice, nel caso in cui esse si rivelino inconsistenti e manifestamente infondate, o quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che rilevino a connotare con decisività la turpe o biasimevole personalità dell'imputato e le confutazioni dell appellante risultino eccentriche rispetto a tali parametri di valutazione (Sez. 2, n. 8418 del 02/06/1998, Moodo, Rv. 211189;

Sez. 1, n. 6200 del 03/03/1992, Ventre, Rv. 191140; Sez. 1, n. 10238 del 20/01/1988, Quattrocchi, Rv. 179476). E' certo vero che la Corte territoriale non si è miratamente espressa sulle ragioni di gravame attinenti alla reiezione del riconoscimento delle attenuanti generiche e della richiesta di contenimento della pena inflitta in prime cure, e tuttavia la stigmatizzazione dei profili concernenti la peculiare maliziosità della condotta, il difetto di occasionalità, i plurimi precedenti penali con particolare riguardo a quelli per truffa, vale nel complesso a neutralizzare la genericità e l'inconcludenza degli argomenti difensivi in proposito offerti, ovvero la (peraltro impalpabile) precarietà delle condizioni economiche del reo e l'avvenuto ristoro del danno arrecato alla persona offesa, a sua volta privo di riscontro nelle proposizioni della sentenze dei gradi di merito, in doppia conforme sulla responsabilità. 2.2.

Analogamente, la Corte territoriale si è attenuta al principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dovere del giudice di dare ragione del corretto esercizio del potere discrezionale, in tema di determinazione della pena, è preteso in maniera cogente nei casi nei quali lo stesso si discosti significativamente del minimo edittale (v. tra le molte, sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999 Ud. -dep. 09/03/2000- Rv. 217333; sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825). Ma quando, come nel caso di specie, sia stato comminato un trattamento sanzionatorio assestato sui minimi assoluti, è sufficiente il riferimento alla valutazione negativa della personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, tali da giustificare, in uno con l'apprezzamento delle modalità del fatto, l'opzione connmisurativa finale; si tratta invero di motivazione che - sia pure implicitamente e non formalmente - ha fatto buon governo dei criteri indicati nell'art. 133 cod. proc. pen., in un contesto in cui la difesa, peraltro, neppure ha chiarito quali indicatori di favore - in ipotesi trascurati dai giudici - sarebbero idonei a giustificarne l'ulteriore contenimento.

3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo e limitatamente alla delibazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, mentre, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricors