Italian Court dismisses appeal against appellate penalty reduction as inadmissible under specific procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Platania's appeal against the Catania Court of Appeal's penalty reduction inadmissible. The appellant argued for review of the sentencing adjustment, but the court noted that the 2017 legislative reform limits cassation review of appellate settlements to specific procedural defects. Since no such defects were alleged regarding the parties' intent or the judge's pronouncement, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The legislative reform of 2017 restricts cassation review of appellate settlements to defects in party intent or divergent content, excluding general sentencing errors unless they constitute sanction illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA MARIO nato a CATANIA il 01/06/1984 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Platania Mario ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 04/04/2024, la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., su richiesta dell'imputato, ha rideterminato la pena al medesimo irrogata in relazione al reato di tentato furto aggravato. Il ricorso è inammissibile.
Deve rilevarsi come la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017, non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). Poiché nella specie non è stato dedotto alcuno di tali vizi, per cui è consentito il ricorso per cassazione, l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso in Roma27/11/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente /Maria /Elena Mté‘, 'Ro a Pezzullo DEPOSITATO IN CANCELLERIA c7i,2._0_f_Ei3_1025