Cassation annuls appeal dismissal due to prisoner's detention status exempting them from domicile declaration requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing the appeal because the appellant was detained at the time of filing. Although the lower court rejected the appeal due to a missing domicile declaration required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, the Supreme Court held that this requirement does not apply to detained individuals. The court reasoned that since the appellant's detention status was known to the lower court, the appeal was properly notified to him in custody, ensuring effective access to justice under the European Convention on Human Rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1 ter, cod. proc. pen.; Art. 6 Convenzione EDU: The requirement to deposit a domicile declaration for the admissibility of an appeal does not apply to an imputant who is detained, as notification must be made personally to guarantee effective access to justice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JACOME SANCHEZ EDGAR RUBEN nato il 30/05/1990 avverso l'ordinanza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova dichiarava inammissibile l'appello presentato da Jacome Sanchez Edgar Ruben avverso la sentenza con cui il tribunale di Genova, in data 8.1.2024, aveva condannato il suddetto imputato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, c.p., in rubrica ascrittogli, perché non era stata depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista a pena d'inammissibilità dall'art. 581, co. 1 ter, cod. proc. pen., ordinando l'esecuzione della predetta sentenza 2.
Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la disciplina di cui al comma 1 ter, dell'art. 581, c.p.p., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, non si applica nei confronti dell'imputato detenuto tale essendo la condizione dello Jacome all'atto della proposizione dell'appello.
3. Con requisitoria scritta del 26.10.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Francesca Romana Perrelli, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è fondato è va accolto, per le seguenti ragioni. In via preliminare si osserva che, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, il ricorrente risultava detenuto per altra causa, sia nel giudizio di primo grado, che all'atto della presentazione dell'appello; l'impugnata ordinanza, inoltre, in data 5.3.2024, è stata notificata al Jacome a mani proprie presso la Casa Circondariale di Genova dove era detenuto. Trova pertanto, applicazione, nel caso in esame il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (cfr.
Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Rv. 286301; Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Rv. 286488). Vero è che in altro arresto si è, invece, affermato che, in tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen (cfr.
Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024, Rv. 286516). Ma, ove anche si volesse aderire a tale orientamento, esso non troverebbe applicazione nel caso in esame, posto che, come si è detto, lo stato di detenzione per altra causa del ricorrente, risultando dagli atti processuali, era noto alla corte d'appello, alla quale era stato rappresentato nell'atto di appello, tanto da aver provveduto a fare notificare l'ordinanza oggetto di ricorso presso l'istituto di pena dove l'imputato era detenuto. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla corte di appello di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Genova per l'ulteriore