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Ordinanza — n. 6958/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 and 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Luca Busiello inadmissible without formal procedural steps. The appellant challenged a first-instance judgment regarding theft, citing a lack of correlation between the plea bargain request and the final sentence, as well as alleged errors in legal qualification and sentencing. The court rejected these arguments because the appeal did not strictly adhere to the limited grounds for cassation regarding plea bargains and failed to demonstrate an evident ground for non-punishment in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain judgments are restricted to specific grounds, and non-punishment conditions require evident textual proof in the contested judgment to be reviewable.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds legal qualification error non-punishment conditions correlation defect Cassation procedure sentencing congruity ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
a) in generale, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena;
Art. 129, cod. proc. pen.
b) la valutazione di sussistenza di una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
277102); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 453, comma 1, n. 4, cod. pen.
- che il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Luca Busiello in ordine al reato di cui all'art. 453, comma 1, n.
art. 129 cod. proc. pen
b) la valutazione di sussistenza di una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102
(Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Busiello Luca nato a Pollena Trocchia il 27 maggio 1990; avverso la sentenza del 13 novembre 2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Luca Busiello in ordine al reato di cui all'art. 453, comma 1, n. 4, cod. pen. contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di censura, con il quale denuncia difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la successiva sentenza emessa (nella parte in cui il Tribunale, in parte motiva, avrebbe qualificato i fatti ai sensi dell'art.453, comma 1 n. 3, cod. pen., diversamente da quanto contestato) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali condizioni per addivenire ad un proscioglimento, alla qualificazione giuridica dei fatti e sulla congruità della pena; - che la prima censura è generica, in quanto deduce il difetto di correlazione dalla sola indicazione del riferimento normativo (art. 453 n. 3 e non 4), senza tener conto della successiva esplicitazione, in fatto, della condotta contestata, chiaramente coerente con l'imputazione formulata e con la relativa qualificazione; - che la seconda censura non può essere dedotta atteso che:

a) in generale, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena;

b) la valutazione di sussistenza di una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 r