Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6567/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6567/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a sentencing decision under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued for a lighter sentence based on mitigating circumstances like poverty and good behavior, but the appeal did not fall within the limited grounds for challenging such rulings. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions under Article 444 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing decision Article 444 Cassation grounds procedural exclusion motivi di cassazione remissione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza in data 25/10/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha applicato a Caraza George Alexandru e Dragusin Maria la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dagli artt.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Lo stesso, invero, ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
sentenza n. 186/2000, Corte costituzionale
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 25/10/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha applicato a Caraza George Alexandru e Dragusin Maria la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dagli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:« Caraza George Alexandru, nato in Romania in data 11/02/1997 Dragusin Maria, nata in Romania in data 03/09/1998 avverso la sentenza del 25/10/2024 del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 25/10/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha applicato a Caraza George Alexandru e Dragusin Maria la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dagli artt. 110, 56, 624, 625, n. 4 e n. 8-bis, cod. pen.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione avverso il predetto provvedimento con un unico motivo di impugnazione, lamentando vizi di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del carattere episodico del fatto (dovuto alla carenza di mezzi di sussistenza), del buon comportamento processuale e della resipiscenza manifestata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Lo stesso, invero, ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza n. 186/2000, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che gli stessi abbiano «proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2025 Il consigliere estensore L CIANO AVAL I CORTE DI CASikZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLER