Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6094/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged defect in reasoning regarding aggravated circumstances was not among the specific statutory grounds for challenging a sentencing decision. The appellant argued that the lower court failed to properly integrate the circumstance of exposing stolen goods to public trust, violating Article 625 of the Penal Code. The court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to violations of law concerning the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding mere errors in reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific statutory grounds and cannot be based on alleged defects in reasoning or motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing decision defect of reasoning Criminal Procedure Code statutory exhaustion circostanza aggravante delitto contro i beni aggravamento della servitù

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.11 ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Law 23 giugno 2017 n. 103
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI CRISTINA MARCELLA nato a MARSALA il 15/01/1974 avverso la sentenza del 24/10/2024 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Marsala applicava al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero per il delitto di furto aggravato.

2. Avverso tale decisione la Crimi lamenta, a mezzo del proprio difensore avv. Alessandro Cassano, violazione dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine all'integrazione della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Non rientra, dunque, all'evidenza, nel novero delle ipotesi nelle quali si può ricorrere per cassazione contro la pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti il dedotto vizio di motivazione.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presid