Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6093/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because defendants cannot personally file appeals after 2017 procedural reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the defendant attempted to file the cassation appeal personally, violating the 2017 procedural reforms that require legal representation. The defendant argued for the direct application of Article 131-bis of the Penal Code regarding the agreed sentence. The Court ruled that while substantive standing remains with the accused, the concrete exercise of the right requires a lawyer, rendering the personal filing legally impossible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: Although the accused retains substantive standing to appeal, the 2017 reforms exclude the possibility of personally filing a cassation appeal, necessitating technical representation by a defender for the concrete exercise of the right.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility personal filing prohibition legal representation requirement procedural reform 2017 imputator standing danno differenziale azione civile furto di minore entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e dichiarato inammissibile, poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla I.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 131-bis cod. pen
Avverso tale decisione l'Asan lamenta, mediante ricorso sottoscritto personalmente, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASAN FLORIN nato il 03/04/1999 avverso la sentenza del 17/10/2024 del TRIBUNALE DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato.

2. Avverso tale decisione l'Asan lamenta, mediante ricorso sottoscritto personalmente, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e dichiarato inammissibile, poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2025 Il Consigliere Estensore Il Pre