Cassation appeal dismissed as inadmissible because defendants cannot personally file appeals after 2017 procedural reforms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the defendant attempted to file the cassation appeal personally, violating the 2017 procedural reforms that require legal representation. The defendant argued for the direct application of Article 131-bis of the Penal Code regarding the agreed sentence. The Court ruled that while substantive standing remains with the accused, the concrete exercise of the right requires a lawyer, rendering the personal filing legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: Although the accused retains substantive standing to appeal, the 2017 reforms exclude the possibility of personally filing a cassation appeal, necessitating technical representation by a defender for the concrete exercise of the right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASAN FLORIN nato il 03/04/1999 avverso la sentenza del 17/10/2024 del TRIBUNALE DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato.
2. Avverso tale decisione l'Asan lamenta, mediante ricorso sottoscritto personalmente, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e dichiarato inammissibile, poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2025 Il Consigliere Estensore Il Pre