Italian court dismisses appeal for preventive seizure review due to lack of standing when acting in personal capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant, acting in his personal capacity, lacked standing to challenge a preventive seizure on assets belonging to a company he represented. The court held that while the defendant has an abstract interest, he must act as the company's legal representative with a special power of attorney to claim the right to restitution. Consequently, the lower tribunal correctly rejected the request for review of the seizure measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322, 568, 591 cod. proc. pen.; An accused cannot file a review request for preventive seizure in his personal capacity when the seized assets belong to a company he represents, requiring a special power of attorney to act in the company's interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 115/2025 Tiziano Masini CC – 22/01/2025 Maria Teresa Belmonte R.G.N. 38268/2024 Michele Cuoco - Relatore - Motivazione semplificata Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Leo Giovanni Pio nato a San Giovanni Rotondo il 26 gennaio 1988; avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 16 gennaio 2025 dall’avv. Enrico Rando, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da Giovanni Pio Leo avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6046/2025 Roma, lì, 13/02/2025 preliminari, in quanto sottoscritta dall’indagato in proprio e non quale legale rappresentante della società (avente diritto alla restituzione del bene).
2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di due motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e dell’inosservanza di norma processuale, deduce violazione degli artt. 322, 568 e 591 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Napoli non avrebbe correttamente valutato la legittimazione del ricorrente, non tenendo conto che il Leo sarebbe indagato proprio perché i beni, oggetto di sequestro (e che si assumono distratti dalla società fallita), sarebbero nella sua stessa disponibilità. E tanto darebbe, in sé, conto dell’esistenza di un suo interesse concreto ed attuale a proporre istanza di riesame, quale titolare del diritto alla restituzione della res. 2.2. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge, dell’inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, deduce che il Tribunale non avrebbe indicato, neanche sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle connesse esigenze cautelari.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Per come correttamente evidenziato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, il sequestro preventivo (in relazione al quale il ricorrente aveva avanzato richiesta di riesame) ha per oggetto una pluralità di beni nella proprietà e nella disponibilità della società di cui il Leo è legale rappresentante, che si assumono essere stati distratti dalla società fallita (Oli Carpino srl). In questi casi, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, Sez. 3, n. 36021 del 01/06/2023, Gabrielli, n.m.;
Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321) Il Leo, tuttavia, ha conferito nomina al difensore e presentato ricorso in proprio, e non nell'interesse della società, per cui, come già ritenuto da questa Corte, pur essendo l’indagato astrattamente legittimato all'impugnazione, non è legittimato in proprio, ma nella predetta qualità, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321).
Correttamente, quindi il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta in proprio dal Leo; e tanto giustifica l’omessa valutazione delle ulteriori censure sollevate e, con esse, della sussistenza di presupposti fondati la misura.
4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli