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Ordinanza — n. 5713/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues via plea agreement under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5713/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Angelo Maese and Claudio Toamiuolo inadmissible without formalities. The defendants sought to challenge the first-instance judgment which accepted a plea agreement, arguing that the trial court failed to evaluate conditions for acquittal. The court ruled that such arguments are barred because the defendants waived them by entering the special procedure and accepting the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals regarding issues waived by the defendant in a plea agreement are inadmissible, even if raised ex officio.

Parole chiave

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plea agreement waiver inadmissible appeal special procedure acquittal conditions Cassation appeal clausola contrattuale contratto di possesso contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Rilevato che gli imputati Angelo Maese e Claudio Toamiuolo ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 110, cod. pen.
Art. 61 n.5, cod. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 624 bis, cod. pen.
Art. 625 n.2, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che gli imputati Angelo Maese e Claudio Toamiuolo ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAESE ANGELO nato a NAPOLI il 20/12/1985 TOMAIUOLO CLAUDIO nato a NAPOLI il 04/09/1996 avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Angelo Maese e Claudio Toamiuolo ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n.5, 624 bis e 625 n.2, cod. pen., contestato a entrambi. Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos