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Sentenza — n. 5515/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming citation notice was sent only six days before trial instead of twenty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense failed to raise the procedural defect regarding the citation notice deadline before the second-instance judgment. Although the notice was indeed sent six days prior to the hearing rather than the required twenty, the defense submitted a written memorandum without objecting to this timing issue. The court ruled that such nullities must be explicitly raised within the statutory timeframe to be validly invoked.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 180 cod. proc. pen.: A nullity of intermediate regime regarding the appearance deadline must be raised or objected to within the terms of Art. 180, before the second-instance judgment, otherwise it becomes indeducible.

Parole chiave

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procedural nullity citation notice deadline intermediate regime nullity failure to object second instance appeal ritardo del ministero pubblico perseguimento penale per diffamazione termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Va premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art.
Art. 180 cod. proc. pen.
integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez.
art. 601 cod. proc. pen
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 601 cod.
art. 180 cod. proc. pen
integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli
e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv.
Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, Sacchettino
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 84/2025 Tiziano Masini UP – 22/01/2025 Maria Teresa Belmonte R.G.N. 35809/2024 Michele Cuoco - Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carchidi Gabriele nato a Cosenza il 12 novembre 1964; avverso la sentenza del 27 marzo 2024 della Corte d’appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria, depositata il 15 gennaio 2025, dall’avv. Silvio Gianluca Bilotta, nell’interesse della parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso; letta la memoria, depositata l’8 gennaio 2025, dall’avv. Nicola Mondelli nell’interesse dell’imputato, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Gabriele Carchidi responsabile del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, cod. pen., per aver offeso, attraverso la pubblicazione di alcuni articoli, la reputazione di Vincenzo Martire. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5515/2025 Roma, lì, 11/02/2025 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui il decreto di citazione a giudizio, in appello, sarebbe stato notificato solo sei giorni prima dell’udienza, in luogo dei venti prescritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096). Ebbene, dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio pronunciato), è emerso che il decreto di citazione a giudizio, in appello, effettivamente, è stato notificato, all’imputato, il 21 marzo 2024, sei giorni prima dell’udienza indicata in citazione (27 marzo 2024). Il giudizio, tuttavia, è stato trattato con rito cartolare e la difesa, pur avendo depositato il 15 marzo 2024 una memoria scritta, nulla ha eccepito sotto tale profilo. E tanto rende indeducibile la censura prospettata ai sensi dell’art. 180 del codice di procedura penale.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione proposti (così in motivazione Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli