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Sentenza — n. 5251/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; conviction annulled without remand for simple bankruptcy fraud.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5251/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for simple bankruptcy fraud without remanding the case for retrial. The defendant argued that the appellate court failed to explicitly address the contested issue of recidivism in its sentencing calculation. The court ruled that the conviction was void because the crime had expired due to the statute of limitations, necessitating an immediate annulment without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.; Art. 606 c.p.p.: When a cause of non-punishment such as statute of limitations arises after a conviction, the judgment must be annulled without remand, even if the cassation appeal contains only sentencing arguments.

Parole chiave

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statute of limitations bankruptcy fraud recidivism annulment without remand criminal appeal simple bankruptcy penal responsibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.
Art. 606 c.p.p.
La difesa propone un unico motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 c.p.
Art. 217 c. 1 l.f.
Art. 224 l.f.
Art. 219 l.f.
Art. 99 c.p.
217, comma 1, 224 e 219 legge fall., aggravato ex art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
217, comma 1, 224 e 219 legge fall., aggravato ex art. 99 cod. pen., e, ritenuta la continuazioni con precedenti condanne inflitte allo stesso, lo ha condannato alla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Medda Silvano, nato a Iglesias il 26/12/1955; avverso la sentenza emessa il 09/07/2024 dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; preso atto della requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Sassone, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. Gianluca Aste, difensore dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Silvano Medda, avv. Gianluca Aste, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, amministratore e legale rappresentante della fallita S.C.S. Società Commerciale Sarda s.r.I., in ordine al delitto di bancarotta semplice ai sensi degli artt. 217, comma 1, 224 e 219 legge fall., aggravato ex art. 99 cod. pen., e, ritenuta la continuazioni con precedenti condanne inflitte allo stesso, lo ha condannato alla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione. La difesa propone un unico motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., con il quale lamenta che i giudici d'appello hanno omesso di spiegare le ragioni per le quali hanno ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata contestata sul presupposto che il giudice di primo grado, non avendola esclusa espressamente, l'avesse considerata nel calcolo di determinazione della pena, così violando il principio di diritto secondo cui la sussistenza o l'esclusione della recidiva deve essere oggetto di specifica motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

2. Invero, «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419;

Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425). Nella sentenza impugnata, i giudici d'appello si sono limitati a richiamare la pronuncia passata in giudicato sulla cui pena hanno quantificato l'aumento per la continuazione, ritenendo che la recidiva contestata all'imputato, in quanto non esclusa, fosse stata ritenuta dal giudice di primo grado. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza in verifica, deve osservarsi che dalla pronuncia resa dal giudice di primo grado non emerge con chiarezza la valutazione di sussistenza o meno della recidiva e che la corte territoriale ha omesso ogni indagine sul punto, limitandosi a determinare lo specifico aumento di pena per la continuazione.3.

Ciò posto, deve darsi atto che il reato, commesso in data 16 gennaio 2015, risulta estinto per intervenuta prescrizione, da cui la pronuncia di annullamento senza rinvio. Invero, è principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.

4. Ne consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.