Sentenza — n. 5243/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, condannava il ricorrente per il delitto di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen. In particolare, lo stesso, in qualità di segretario regionale dell'UGL Polizia Penitenziaria Basilicata, era stato chiamato a rispondere del predetto fatto delittuoso in concorso con GIUSEPPE GIORDANO, segretario provinciale ed addetto stampa dell'UGL di Matera, poiché comunicava alla testata giornalistica SassiLive fatti offensivi della reputazione di Bellisario Semeraro, Commissario Capo Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Matera, riferendo che questi aveva avuto un comportamento aggressivo nei confronti di Dominga Di Noia, Vice Commissario della Polizia Penitenziaria, mentre tra i due vi era stato un semplice diverbio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 5243/2025 — snpen · Corte di Cassazione: t 1.11 ricorso non si presenta manifestamente infondato, poiché dalla decisione impugnata - che pure ha ribaltato l'esito assolutorio della pronuncia di primo grado e, dunque, avrebbe dovuto essere corredata da una motivazione c.d. rafforzata - non si evince se e come sia emerso un accordo tra il ricorrente e il GIORDANO per la diramazione del comunicato stampa sulla scorta delle informazioni che il primo aveva fornito al secondo. A riguardo, come noto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.595 cod. pen. è richiesto che la comunicazione delle notizie di contenuto diffamatorio avvenga nei confronti di più persone e che di ciò il reo abbia consapevolezza e volontà.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIPPO GIOVANNI nato a CALCIANO il 24/07/1965 avverso la sentenza del .3/04/2024 della CORTE DI APPELLO DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per intervenuta prescrizione; udito il difensore della parte civile, avv. VINCENZO D'ELIA, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. DONATELLO CIMADOMO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; T
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, condannava il ricorrente per il delitto di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen. In particolare, lo stesso, in qualità di segretario regionale dell'UGL Polizia Penitenziaria Basilicata, era stato chiamato a rispondere del predetto fatto delittuoso in concorso con GIUSEPPE GIORDANO, segretario provinciale ed addetto stampa dell'UGL di Matera, poiché comunicava alla testata giornalistica SassiLive fatti offensivi della reputazione di Bellisario Semeraro, Commissario Capo Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Matera, riferendo che questi aveva avuto un comportamento aggressivo nei confronti di Dominga Di Noia, Vice Commissario della Polizia Penitenziaria, mentre tra i due vi era stato un semplice diverbio.
Offesa alla reputazione del Semeraro che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, era stata aggravata con la comunicazione ad una long list di circa 500 e-mail di altre testate giornalistiche, che avevano pubblicato le medesime dichiarazioni il giorno successivo.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Potenza il GRIPPO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, prof. avv. Donatello Cimadomo, denunciando erronea applicazione degli artt. 110 e 595 cod. pen. nonché mancanza di motivazione e travisamento della prova per utilizzo di informazioni inesistenti. Deduce che, come evidenziato negli stessi atti di gravame del Pubblico Ministero e della parte civile, la diffusione dello scritto ritenuto diffamatorio era avvenuta per iniziativa del solo GIUSEPPE GIORDANO cui esso ricorrente si era limitato ad inviare un messaggio nel quale, nella propria veste di rappresentate sindacale, aveva descritto l'accadimento affinché fossero disposti gli opportuni accertamenti. Era stato poi il GIORDANO a diramare, con la sua firma, il comunicato stampa. Talché non sussistevano i presupposti per ritenerlo concorrente nel delitto di questi.T
CONSIDERATO IN DIRITTO
t 1.11 ricorso non si presenta manifestamente infondato, poiché dalla decisione impugnata - che pure ha ribaltato l'esito assolutorio della pronuncia di primo grado e, dunque, avrebbe dovuto essere corredata da una motivazione c.d. rafforzata - non si evince se e come sia emerso un accordo tra il ricorrente e il GIORDANO per la diramazione del comunicato stampa sulla scorta delle informazioni che il primo aveva fornito al secondo. A riguardo, come noto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.595 cod. pen. è richiesto che la comunicazione delle notizie di contenuto diffamatorio avvenga nei confronti di più persone e che di ciò il reo abbia consapevolezza e volontà.
Sennonché il reato di diffamazione può essere integrato anche qualora l'autore comunichi con una sola persona, ma solo nell'ipotesi in cui ciò avvenga con modalità tali che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento (cfr., ex ceteris, Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015, Corda, Rv. 264982 - 01; Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, P.C. in proc. Selmi, Rv. 248431 - 01). Nella delineata prospettiva, effettivamente la pronuncia impugnata non approfondisce il profilo, che emerge implicitamente solo per le conclusioni cui perviene, per il quale la propalazione da parte dell'imputato delle informazioni al GIORDANO, anche in virtù del ruolo, oltre che di segretario provinciale, di addetto stampa del sindacato, non avrebbe potuto avere finalità ulteriore rispetto alla diffusione della notizia diffamatoria.
2. La non manifesta infondatezza del ricorso implica che la decisione debba essere annullata agli effetti penali, atteso che, in data 8 settembre 2024 è maturato il termine di prescrizione del reato. 3.Quanto rilevato in ordine non già alla fondatezza del motivo di ricorso bensì alla sua non manifesta infondatezza implica, invece, che la sentenza impugnata debba essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione; 3 ek Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma il 20