Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant, Zoran Stojanovic, personally submitted the petition without engaging a registered defense attorney. Although the appellant argued that the criminal offense had expired due to prescription, the court held that the procedural defect of lacking a qualified lawyer precluded any examination of the substantive defense. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e); Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC ZORAN nato in SERBIA il 11/02/1992 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 27 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29 settembre 2022 con la quale Zoran Stojanovic era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione per il delitto di tentato furto in abitazione.
2. Stojanovic ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale per essersi il reato estinto per prescrizione.
3. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato (v. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01), in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ne consegue che la mancata instaurazione del rapporto processuale non consente di scrutinare l'eccezione di prescrizione dedotta con l'odierno ricorso.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore II pl