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Ordinanza — n. 4756/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kourssi Hamza inadmissible without formalities. The defendant personally submitted the appeal against a second-instance conviction for theft, whereas the law requires such appeals to be filed by a registered defense attorney. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis, of the Code of Criminal Procedure: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused rather than by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused registered defense attorney requirement special roll of Cassation procedural costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kourssi Hamza nato in Marocco il 29/07/2002 avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini. OSSERVA Rilevato che Kourssi Hamza propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condannaper il delitto di furto, riconoscendo però l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscrittopersonalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;Rilevato, pertanto, che ilricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisa