Italian Supreme Court dismisses appeal as generic failure to specify which Article 129 exoneration ground applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Enrico Lentini inadmissible without formalities. The appellant challenged the lower court's acceptance of a settlement request for theft, arguing the court failed to examine specific exoneration grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was intrinsically generic, failing to identify which of the multiple exoneration causes in the statute actually applied to the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal contesting the lack of examination of exoneration causes under Article 129 is inadmissible if it is intrinsically generic and fails to specify which particular cause of acquittal is alleged to have been violated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lentini Enrico nato a Napoli il 28/03/1991 avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini. OSSERVA Rilevato che Enrico Lentini ricorre avverso la sentenza emessa (anche) nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.per un furto commesso, in concorso con altri, l’11 marzo 2024;
Considerato che il motivo proposto,che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen.,è intrinsecamente generico, poiché non indica quale, tra le molteplici cause di proscioglimento indicate nella norma asseritamente violata, opererebbe nel caso di specie;Rilevato, pertanto, che ilricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet