Sentenza — n. 4739/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 luglio 2024 il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato Accardi Alessandro alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 n 7 cod. pen. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge processuale in relazione all'art.552 cod. proc. pen. e nullità del decreto di citazione per indeterminatezza del capo di imputazione.In particolare, la difesa lamenta la genericità del capo di imputazione laddove non indica l'immobile in cui sarebbe avvenuto il furto di energia elettrica nonché il quantitativo di energia sottratta, fornendo unicamente dettagli in punto di modalità con le quali il furto sarebbe avvenuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4739/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n 7 cod. pen. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge processuale in relazione all'art.552 cod. proc. pen. e nullità del decreto di citazione per indeterminatezza del capo di imputazione.In particolare, la difesa lamenta la genericità del capo di imputazione laddove non indica l'immobile in cui sarebbe avvenuto il furto di energia elettrica nonché il quantitativo di energia sottratta, fornendo unicamente dettagli in punto di modalità con le quali il furto sarebbe avvenuto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACCARDI ALESSANDRO nato a MAZARA DEL VALLO il 13/08/1982 avverso la sentenza del 19/07/2024 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2024 il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato Accardi Alessandro alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 n 7 cod. pen.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge processuale in relazione all'art.552 cod. proc. pen. e nullità del decreto di citazione per indeterminatezza del capo di imputazione.In particolare, la difesa lamenta la genericità del capo di imputazione laddove non indica l'immobile in cui sarebbe avvenuto il furto di energia elettrica nonché il quantitativo di energia sottratta, fornendo unicamente dettagli in punto di modalità con le quali il furto sarebbe avvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: - la indeterminatezza del capo di imputazione integra una nullità di natura relativa (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749) o al più di ordine generale (Sez. 2, n. 15897 del 17/02/2022, De Probizer, Rv. 283102)e come tale, la stessa risulta sanata dalla richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'art.438 comma 6 bis cod. proc. pen. - l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep.2017, Boccuni, Rv. 269880). 1.2. Il motivo appare altresì generico nella misura in cui non indica in che termini la lamentata indeterminatezza dell'imputazione lo abbia pregiudicato nell'esercizio della sua difesa, essendosi egli limitato ad una generica doglianza di violazione di tale diritto (in tal senso, Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475).
2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 dicembre 2024 Il C igliere