Cassation court dismisses appeal regarding procedural delays in criminal trial scheduling and notification of court orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luigi Fico's appeal against a partial reform of his fraud and bankruptcy convictions by the Florence Court of Appeal. Fico argued that the appellate court failed to respect appearance deadlines due to irregular notification of a court order scheduling the trial for March 2024. The court held that the order was properly notified to the appointed defense counsel, and since the defendant was present at the previous hearing, the appearance deadlines were validly met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: The court ruled that when a defendant is present at a hearing where the trial is postponed, subsequent out-of-court scheduling orders do not require strict compliance with appearance deadlines if the defense counsel was duly notified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FICO LUIGI nato a NAPOLI il 11/10/1980 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 21 marzo 2024 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia del 9 febbraio 2017 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice di cui al capo C) con rideterminazione della pena, confermando per il resto nei confronti di Fico Luigi la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nella sua qualità di amministratore e poi liquidatore della società SAL.Fi S.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 4 aprile 2012.
2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al mancato rispetto dei termini a comparire a seguito della notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art.601 cod. proc. pen. Rappresenta la difesa che: - con decreto di citazione del 16 ottobre 2021 l'imputato era citato a comparire per l'udienza del 26 novembre 2021; - all'udienza del 26 novembre 2021 la Corte di appello rilevava la omessa notifica del decreto di citazione all'imputato presso il domicilio eletto (Empoli, via Bronzino 3) con rinnovazione della notifica e rinvio del processo all'udienza del 7 luglio 2022; - all'udienza del 7 luglio 2022, a seguito della notifica - intervenuta in data 13 dicembre 2021 a mani proprie - all'imputato presente, l'udienza era rinviata alla data del 9 giugno 2023, presenti edotti; - con provvedimento del 26 maggio 2023, depositato in data 29 maggio 2023, era disposto fuori udienza il differimento del processo all'udienza del 21 marzo 2024, con notifica al difensore e all'imputato; la notifica all'imputato non andava a buon fine; - in data 21 settembre 2023, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, era nominata con decreto (notificato alla stessa in pari data) difensore di ufficio l'avv.
Antonietta Marchionna; in data 4 marzo 2024 era notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art.161 comma quarto cod. proc. pen. il provvedimento di differimento dell'udienza alla data del 21 marzo 2024, non notificato all'imputato per irreperibilità al domicilio dichiarato; - il difensore eccepiva la tardività della notifica del provvedimento per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen. A fronte della eccezione tempestivamente proposta la Corte territoriale ha- lamenta la difesa - illegittimamente disatteso la censura. 2.2.
Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata ha del tutto omesso la motivazione quanto al diniego delle pur invocate attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.11 primo motivo risulta infondato. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:-con provvedimento del 26 maggio 2023, depositato in data 29 maggio 2023, era disposto fuori udienza il differimento del processo all'udienza del 21 marzo 2024, con notifica al difensore e all'imputato; la notifica all'imputato non andava a buon fine; -in data 21 settembre 2023, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, era nominata con decreto (notificato alla stessa in pari data) difensore di ufficio l'avv.
Antonietta Marchionna; -in data 4 marzo 2024 era notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art.161 comma quarto cod. proc. pen. il provvedimento di differimento dell'udienza alla data del 21 marzo 2024, non notificato in precedenza all'imputato per irreperibilità al domicilio dichiarato; -il difensore eccepiva la tardività della notifica del provvedimento per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen. 1.2.Nel caso di specie, a parere del collegio, l'ordinanza della Corte di appello del 21 marzo 2024 con cui era respinta la eccezione di tardività della notifica è stata correttamente pronunziata.
Al riguardo occorre evidenziare che alla udienza del 7 luglio 2022 celebratasi in presenza dell'imputato, le parti risultavano regolarmente costituite nel rispetto dei termini a comparire e in quella udienza era disposto il rinvio al 9 giugno 2023 per impedimento del giudice relatore; la data del 9 giugno 2023 era ulteriormente differita con provvedimento fuori udienza. Il differimento disposto con provvedimento fuori udienza è stato regolarmente notificato al difensore e al suo assistito (sul punto non vi è contestazione), senza che fosse necessario il rispetto dei termini a comparire di cui all'art.601 cod. proc. pen.: gli stessi erano stati correttamente rispettati in relazione all'udienza del 7 luglio 2022 allorquando, verificata la regolare costituzione delle parti, il processo era stato ulteriormente rinviato per cause diverse da quelle della corretta instaurazione del contraddittorio (cfr.
Sez. 1, n. 16540 del 10/12/2018, dep.2019, Borsari, Rv. 275808).
2. Il secondo motivo di ricorso è generico limitandosi a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche invocate in assenza di indicazione di circostanze di fatto favorevoli e rilevanti che la sentenza impugnata abbia eventualmente trascurato ai fini del trattamento sanzionatorio.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si evidenzia che il reato per cui si procede non risulta alla data della decisione estinto per prescrizione atteso che agli anni 12 emesi 6, quale termine massimo prescrizionale (4 ottobre 2024), vanno aggiunti 80 giorni di sospensione (60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 15.12.15 al 22.3.16; 20 giorni su richiesta di parte dal 28.10.16 al 17.11.16) con individuazione della data finale al 23.12.2024. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in