Cassation court dismisses defamation conviction due to lack of valid complaint by the offended individual.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's decision which had partially revoked a civil ruling while confirming a criminal penalty for defamation. The defendant argued that the prosecutor lacked standing because the complaint was filed by the municipality rather than the mayor himself. The court ruled that under Article 120 of the Penal Code, only the person directly offended by the act can file a complaint, making the action procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 120 cod. pen.; In defamation cases, the complaint must be filed by the specific individual whose reputation was harmed, not by a public body or representative, rendering the criminal action inadmissible if filed by an unauthorized entity.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICCIARELLO AGOSTINO nato a COSENZA il 28/03/1965 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRA° D'AQUINO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 marzo 2024 dalla Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato - revocando la sospensione condizionale della pena e le statuizioni civili - la sentenza del Tribunale di Pesaro, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato Cicciarello Agostino alla pena di euro 800,00 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe offeso l'onore di Ricci Matteo, sindaco del Comune di Pesaro, pubblicando, sul social network "Facebook", una fotografia del Ricci sulla quale erano state sovraimpresse parole lesive della sua reputazione: «l'onnipresente mediomen, il pinocchio semianalfabeta sindacontagio, dentro Ricci per epidemia colposa ...».
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 120 cod. pen. Rappresenta che: la querela era stata presentata dal Comune di Pesaro; la difesa, con l'atto di appello, aveva sostenuto che l'ente non fosse legittimato a proporre querela, atteso che le offese oggetto di imputazione erano rivolte al Ricci e non al Comune; la Corte territoriale ha parzialmente accolto il motivo di gravame, revocando le statuizioni civili, confermando tuttavia la condanna penale.
Tanto premesso, il ricorrente ribadisce la mancanza della condizione di procedibilità, essendo stata la querela presentata dal Comune di Pesaro, che non era minimamente coinvolto nelle offese contestate. Al riguardo, evidenzia che il Ricci, anche in sede di sommarie informazioni testimoniali, aveva precisato che intendeva «procedere nella qualità di sindaco pro tempore del Comune di Pesaro». Contraddittoria sarebbe la decisione del giudice di secondo grado, che, pur revocando le statuizioni civili, ritenendo che le offese riguardassero esclusivamente il Ricci, non costituitosi parte civile, ha confermato la condanna penale, considerando sussistente la condizione di procedibilità. 2.2.
Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'omessa acquisizione di una prova decisiva. Contesta la riconducibilità all'imputato del profilo "Facebook" utilizzato per arrecare le offese al Ricci, sostenendo che i giudici di merito, sul punto, avrebbero basato la propria decisione sulle dichiarazioni rese da Galeazzi Filippo, addetto «al gabinetto del Sindaco», che sarebbero scarsamente attendibili.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che, a norma dell'art. 120 cod. pen., la querela deve essere presentata dalla persona offesa dal reato, ossia dal soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale. Nel caso della diffamazione, conseguentemente, la persona offesa deve essere individuata nel soggetto la cui reputazione sia stata lesa con il fatto oggetto di contestazione.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta dubitabile che il fatto risulti offensivo per la reputazione di Ricci Matteo, la cui fotografia era stata pubblicata su "Facebook", accompagnata da frasi lesive della sua onorabilità. Legittimato a presentare la querela, dunque, era la persona fisica Ricci Matteo, in quanto persona offesa dal reato, e non il Comune di Pesaro. Dalla querela allegata al ricorso, invece, emerge che: la querela è stata presentata dal «Comune di Pesaro, in persona del sindaco protempore, rappresentato dall'avv. Mariangela Bressanelli»; la querela è firmata dal suddetto difensore, «quale componente della avvocatura civica».
Nella stessa sentenza impugnata si afferma che la querela è stata presentata «nell'interesse del Comune di Pesaro». Risulta, pertanto, evidente, attesa la formale distinzione tra la persona fisica Ricci Matteo e la persona giuridica Comune di Pesaro, che la querela è stata presentata da soggetto non legittimato e che l'azione penale sia stata esercitata in mancanza della necessaria condizione di procedibilità. 1.2. Il secondo motivo risulta assorbito, atteso che «il difetto della condizione di procedibilità, impedendo la valida costituzione del rapporto processuale, inibisce ogni valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito» (Sez. 3, n. 43240 del 06/07/2016, 0., Rv. 267937;
Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo, Rv. 248386).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere esercitat