Sentenza — n. 4580/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 24 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in accoglimento del reclamo proposto da Carmine Pagano, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., gli aveva consentito di detenere in permanenza un «dispositivo di lettura musicale già autorizzato». 1.1. Con sentenza n. 9669 in data 19 ottobre 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza. 1.2. Con ordinanza in data 6 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in qualità di giudice del rinvio, ha accolto il reclamo presentato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 678 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4580/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Carmine Pagano ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Barbara Amicarella, deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 678 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMINE nato a NAPOLI il 05/11/1984 avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 24 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in accoglimento del reclamo proposto da Carmine Pagano, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., gli aveva consentito di detenere in permanenza un «dispositivo di lettura musicale già autorizzato». 1.1. Con sentenza n. 9669 in data 19 ottobre 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza. 1.2. Con ordinanza in data 6 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in qualità di giudice del rinvio, ha accolto il reclamo presentato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen.
2. Carmine Pagano ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Barbara Amicarella, deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 678 cod. proc. pen.
3. In data 13 giugno 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. Tanto premesso, deve osservarsi che, con dichiarazione autografa pervenuta in Cancelleria, via PEC, in data 9 settembre 2024 Pagano ha espressamente rinunciato al ricorso per cassazione, avendo la direzione dell'istituto penitenziario messo in esecuzione il provvedimento di reclamo.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 20 novembre 2024 Il Consigliere estensore