Cassation appeal dismissed due to defendant's voluntary waiver of interest after preliminary judgment correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant voluntarily withdrew the appeal following a correction of the preliminary judgment. The defense argued that the correction eliminated the need for further litigation, constituting a lack of interest. The Court ruled that this voluntary waiver precludes any claim of non-meritorious loss, thus barring the appeal under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal due to a correction of the lower court's judgment constitutes a lack of interest, rendering the appeal inadmissible without awarding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMINO MARIO SALVATORE nato a ACIREALE il 08/09/1969 avverso la sentenza del 04/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: -Mario Salvatore Mammino proponeva ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avverso la sentenza n. 1037 del 4 ottobre 2024 emessa, ai sensi degli artt. 444 e ss., dal giudice dell'udienza preliminare di Catania; -è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con comunicazione del difensore, Avv.
Antonino Garozzo, in cui si dà atto che, con ordinanza del 21 ottobre 2024, il medesimo giudice provvedeva 1) a correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo e nella parte motiva della predetta sentenza, disponendo l'eliminazione della condanna alle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. c., I. fall. e 2) a correggere l'errore materiale, contenuto nel dispositivo, relativo all'indicazione della pena detentiva, da determinarsi in anni uno e mesi quattro di reclusione, anziché in anni due di reclusione; -la dichiarazione può essere intesa come legittima manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione proposta; - pertanto, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; -in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il consigliere estensore Il presid