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Ordinanza — n. 3888/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late due to incorrect calculation of appeal period under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3888/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the legally prescribed deadline. Although the appellant argued the appeal period was 30 days due to video participation, the court found the appeal was filed after the actual deadline calculated from the sentence's deposit date. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 598, 544 comma 2, 585 comma 1 lett. b), comma 2 lett. c), 610 comma 5-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the appeal period, which is calculated from the date of the judgment's deposit and may be extended to 30 days if the accused participated via video link.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations video participation Cassation procedure procedural deadline Criminal Procedure Code video link appeal reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 598 c.p.p.
Art. 544 comma 2 c.p.p.
Art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p.
Art. 585 comma 2 lett. c) c.p.p.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI FILIPPO, nato a DESIO (MB) il 06/10/1994 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE D'APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE; rilevato che l'imputato ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in concorso con altri; ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: la sentenza impugnata è stata pronunciata il 4/7/2024, senza alcun termine per il deposito, sicché, ex artt. 598 e 544, comma 2, cod. proc. pen., la stessa avrebbe dovuto esser depositata entro venerdì 19/7/2024; la sentenza è stata depositata tempestivamente, in data 11/7/2024; - l'imputato, come emerge dalla sentenza e dalla lettura del verbale di udienza, era presente in videocollegamento, sicché il termine per impugnare era quello di 30 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.; - tale termine decorreva dalla scadenza del suddetto termine per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma 2, lettera c), cod. proc. pen.); - considerata la sospensione feriale dei termini, dall'I. al 31/8/2024, termine ultimo per proporre ricorso per cassazione era, dunque, mercoledì • 18/9/2024; - per contro, il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 3/10/2024; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità vada dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende*

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13/11/2024 Il Cons liere est ore Il P e