Cassation annuls appeal inadmissibility order due to defense lawyer's lack of special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Catania's order declaring the appeal inadmissible. The lower court had accepted a withdrawal of appeal made by a defense lawyer who lacked a special power of attorney. The court ruled that such a lawyer cannot validly withdraw an appeal unless the represented party is present and does not object.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137 c.p.p.; Art. 138 c.p.p.: A defense lawyer without a special power of attorney cannot validly declare a withdrawal of appeal unless the represented party is present in court and does not object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zingale Silvestro nato a Catania il 18 maggio 1991; avverso l'ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo;
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Silvestro Zingale prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza.
2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell'ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale.
3. Il ricorso è fondato. Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244), circostanza non verificatasi in concreto.
4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per l'ulteriore corso.
5. L'Ufficio di cancelleria curerà gli adempi menti imposti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmette gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deci