Cassation annuls appeal dismissal due to defense lawyer's lack of special power of attorney for waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order dismissing the appeal because the defense lawyer lacked a special power of attorney to waive the appeal. The defense counsel attempted to declare a waiver in court without the represented client's explicit consent or presence. The court ruled that such a waiver is invalid unless the client is present and does not object, thereby restoring the appeal for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137 c.p.p.; Art. 138 c.p.p.: A defense lawyer without a special power of attorney cannot validly declare a waiver of appeal unless the represented party is present in court and does not object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zingale Antonio nato a Catania il 13 giugno 1969; avverso l'ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo;
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Antonio Zingale prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza.
2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell'ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale.
3. Il ricorso è fondato: il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244; Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, dep. 2014, Tripodi, Rv. 258268).
4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, senza rinvio e gli atti trasmessi al Trilbunale di Catania per l'ulteriore corso.
5. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dal comma 1-ter dell'art. 94, disp. att. del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 dicembre 2024 Il Consiglier estensore