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Ordinanza — n. 3028/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal reclassified as opposition to preserve lower court review rights under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3028/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the cassation appeal as an opposition to ensure the lower court reviews the decision. The appellant argued for revocation of a preventive measure, but the procedural defect prevented immediate examination. The court prioritized the principle of conservation of legal acts by remanding the case for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a rejection of rehabilitation is reclassified as an opposition to preserve the right of the original judge to fully review the grievance.

Parole chiave

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reclassification of appeal opposition procedure rehabilitation request preventive measure procedural conservation lower court review favor impugnationis revoca dell'atto amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011
Con ordinanza in data 22 aprile 2024, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione ex art. 70, d.lgs.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Secondo l'interpretazione seguita da questa Corte, tale rinvio deve intendersi riferito anche all'applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
pen., secondo cui il giudice competente (nel caso di specie la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorso, tuttavia, non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impuanationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (ex plurimis, n.
art. 3 Cost
401 del 1989 e all'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019
(Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep.
Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023
277579 - 01; Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv.
n. 3063 del 15/09/2023
(ex plurimis, n. 3063 del 15/09/2023, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNO VINCENZO nato a ERICE il 05/03/1987 avverso l'ordinanza del 22/04/2024 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 19 novembre 2024 a firma dell'avv. GIAMBATTISTA COLOMBO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2024, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione ex art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011 presentata da Vincenzo Marino, in relazione alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, applicata con provvedimento del Questore della Provincia di Pesaro e Urbino del 4 marzo 2013.

2. Avverso tale provvedimento Vincenzo Manno ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, dal momento che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata solo sulla domanda di riabilitazione e non anche sull'istanza, avanzata con memoria, di revoca ex tunc della misura di prevenzione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'ambito applicativo dell'art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale non sarebbe limitato - come erroneamente ritenuto dal provvedimento impugnato - alle sole misure di prevenzione personali emesse dall'autorità giudiziaria, bensì anche a quelle amministrative, non essendo ciò escluso dal dato normativo, e avendo anche tali misure effetti negativi che permangono oltre il termine di scadenza delle stesse. 2.3.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e la disparità di trattamento con riferimento alla disciplina dell'art. 6 legge n. 401 del 1989 e all'art. 3 Cost. La possibilità, prevista dalla giurisprudenza di legittimità, di revoca da parte dell'autorità giudiziaria del Daspo imposto dal questore, quando il provvedimento abbia ad oggetto anche l'obbligo di presentazione, porrebbe dubbi sulla compatibilità costituzionale della «mancata previsione di un rimedio giurisdizionale di verifica 'ora per allora' della legittimità e della necessità della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio», applicata dal questore ed incidente su diritti personalissimi dell'individuo.

3. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con successiva memoria in data 19 novembre 2024, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure prospettate. Considerato in diritto 1. Preliminarmente deve essere esaminata d'ufficio la questione relativa al rimedio esperibile avverso d provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata dall'interessato una volta decorso il termine di legge dalla cessazione della misura di prevenzione personale. L'art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011, oltre ad individuarne i presupposti della riabilitazione, ne disciplina il procedimento, stabilendo che la competenza spetta alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura e rinvia, per il resto, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione, in quanto compatibili.

Secondo l'interpretazione seguita da questa Corte, tale rinvio deve intendersi riferito anche all'applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice competente (nel caso di specie la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579 - 01; Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884 - 01). Si è pertanto ritenuto che, sia nel caso in cui il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione sia stato adottato de plano, sia nel caso in cui - come nella specie - sia stato anticipato il contraddittorio, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento Sez. 6 ; n. 25375 del 04/04/2023, cit.).

3. Nel caso in esame, il provvedimento con cui la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di riabilitazione è stato emesso all'esito della camera di consiglio ed è stato impugnato con ricorso per cassazione, senza che si sia svolta la fase dell'opposizione. Ritiene, pertanto, il Coliegio che la doglianza dedotta con il ricorso non possa essere esaminata. Invero, «se si procedesse in questa sede omisso medio, le parti resterebbero private della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza» (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, cit.). Il ricorso, tuttavia, non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impuanationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (ex plurimis, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720 - 01).

4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale opposizione dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Ancona per l'ulteriore corso. Così è deciso in Roma il 27 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente /L Maria Elena Mele ra Ros Pezzull CORTE DI CASSAZIO