Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawn appeal after preventive measure lifted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request due to a lack of interest following the removal of the preventive measure. The appellant's lawyer submitted a communication of withdrawal on October 11, 2024, citing that the Tribunal of Potenza no longer imposed the residence ban. Consequently, the Court ruled that the appeal must be rejected under Article 591, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request due to a lack of interest, rendering the legal interest in the proceedings extinguished.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICA CARMEN nato a VENOSA il 26/02/1976 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Carmen Pica è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 marzo 2024 con la quale il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato -per quanto qui rileva- il provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di dimora, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Potenza il 7 marzo 2024, in relazione al concorso nel delitto di cui all'art. 228 I.fall 2. In data 11 ottobre 2024 è stata trasmessa dal difensore della ricorrente, Avv. Raffaele Tecce, comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, per effetto di un recente provvedimento del Tribunale di Potenza, Carmen Pica non è più sottoposta a misura cautelare.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinunda, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il consigli